08 Ottobre 2024
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Spese di manutenzione: il nuovo plafond deducibile

A partire dal periodo d´imposta 2012 (UNICO 2013), il limite fino al quale possono essere portate in deduzione dal reddito le spese di manutenzione, limite pari al 5%, deve essere calcolato ora sul valore dei beni ammortizzabili esistente all´inizio dell´esercizio, senza più alcun ragguaglio ai giorni di possesso per i beni ceduti o acquistati nel corso dell´esercizio


Le spese di manutenzione comprendono tipologie di costi che subiscono un trattamento molto diverso a seconda della loro natura o della titolarità del bene cui dette spese afferiscono. Spesso tali spese si presentano in modo poco chiaro, con tutte le conseguenze che ciò comporta ai fini del bilancio ed ai fini dichiarativi. In particolare, in base alla loro natura, le spese di manutenzione vanno distinte in ordinarie e straordinarie.
Si parla di manutenzione ordinaria quando la finalità è quella di mantenere intatta la funzionalità di un bene (immobilizzazione immateriale) o di ripristinarne l´efficienza dopo un guasto o un danno di ogni genere, attraverso interventi svolti frequentemente e talvolta con ritmi programmati.
La manutenzione straordinaria, invece, è diretta ad incrementare il valore del bene stesso, attraverso interventi effettuati con cadenza ultrannuale o eccezionale. Si tratta, ad esempio, di costi di ampliamento, ammodernamento o miglioramento di un´immobilizzazione, finalizzati ad aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa era stata acquistata, con conseguente aumento significativo e misurabile della capacità o della produttività o della sicurezza o della vita utile.

La differenza tra i due tipi di manutenzione è sostanziale e le conseguenze fiscali sono radicalmente diverse.
L´art. 102, comma 6, del TUIR detta la disciplina della deduzione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che non siano state imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono (quindi, delle spese di manutenzione ordinaria).
Se le spese di manutenzione sono classificate a Conto Economico, esse soggiacciono alla regola della deducibilità nell´esercizio di sostenimento, circoscritta ad importo non eccedente il 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili, quale risulta al 01.01 dell´esercizio dal registro dei beni ammortizzabili o dai registri sostitutivi.
Le spese di manutenzione eccedenti il limite del 5% sono inserite distintamente nel registro beni ammortizzabili e sono deducibili in quote costanti nei 5 esercizi successivi.
Per contro, se le spese di manutenzione sono state capitalizzate, esse concorrono alla determinazione del reddito d´impresa sotto forma di ammortamenti.


Il nuovo calcolo del plafond di deducibilità
Per effetto di quanto previsto dalla Legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012, a partire dall´esercizio 2012 (con effetto, quindi, a partire da Unico 2013 per i soggetti con periodo d´imposta coincidente con l´anno solare), è stato semplificato il calcolo del plafond delle spese di manutenzione (ordinaria) deducibili.

Il limite di deduzione fiscale, pari al 5%, deve essere, infatti, calcolato ora sul valore dei beni ammortizzabili esistente al 01.01 senza dover considerare, in più o in meno, e con ragguaglio ai giorni, acquisti e vendite dell´esercizio. E´ stato, infatti, soppresso il seguente periodo del comma 6 dell´art. 102 del TUIR, il quale prevedeva che: “per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell´esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione”.

Pertanto, a partire dal periodo d´imposta 2012:
•i beni acquistati in corso d´anno: NON rilevano ai fini della determinazione del plafond, in quanto non presenti all´inizio dell´esercizio; ad esempio, il loro valore dovrà essere considerato, se presenti al 01.01.2013, per il calcolo delle spese di manutenzione deducibili per il 2013;
•i beni ceduti in corso d´anno: rilevano per il loro intero valore, in quanto presenti al 01.01 dell´esercizio.

FONTE: Fisco e Tasse
Ufficio autorizzato Caf CGN
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