19 Marzo 2024
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Chiarimenti utili

L´esperto risponde
scritto da Davide Soletta il 02-01-2013 14:27
1) Un tirocinante presso uno studio di geometra che ha ricevuto compensi di lavoro occasionale prima e dopo il periodo di tirocinio può accedere ugualmente al regime dei minimi?
RISPOSTA
Si. L´esercizio del praticantato non ostacola l´accesso al regime dei minimi e lo stesso vale per i compensi percepiti in seguito a lavoro occasionale.

2) Sono una giovane libera professionista, che a gennaio 2012 ha aperto la partita iva. Possedendo i requisiti, ho aderito al regime dei cosiddetti superminimi. Qualora al termine di quest´anno superassi la soglia dei 30.000 euro di ricavi, rischierei di perdere la possibilità di applicare l´aliquota agevolata del 5%? Oppure mi sarebbe comunque garantito, solo per il 2012, di beneficiarne, qualora i ricavi fossero superiori a 30.000 euro, ma rimanessero entro i 45.000 euro?
RISPOSTA
Se i compensi incassati nel 2012 superano la soglia di 30.000 euro ma non quella dei 45.000, il regime dei superminimi viene a cessare dal 2013. Se invece, nel 2012 viene superata anche la soglia di 45.000 euro, il regime cessa immediatamente dal periodo d´imposta 2012 e quindi, in questo secondo caso, non potranno mai essere applicate le agevolazioni fiscali correlate al regime stesso (articolo 27, DL 98/2011).

3) Nel caso di una madre che cede al figlio solo il diritto di abitazione, chi paga l´imu?
RISPOSTA
Il diritto di abitazione fa ricadere l´obbligo di pagamento dell´imu su chi detiene tale diritto. Pertanto, nel caso descritto, l´imu andra´ pagata per l´intero dal figlio.

4) La detrazione per abitazione principale e´ di 200 euro, che puo´ aumentare di 50 euro per ogni figlio (per un massimo di quattro figli) residente nell´abitazione e che non supera i 26 anni. La detrazione per i figli si divide al 50 % tra i due comproprietari? Lo sconto spetta anche se i figli non sono piu´a carico?
RISPOSTA
La detrazione per i figli puo´ essere riconosciuta sino a otto figli, con un limite massimo di 400 euro. Non rileva che il figlio sia a carico o meno. Deve, pero´, essere residente e domiciliato con i genitori ai quali la detrazione spetta al 50 %.

5) Ho optato per il nuovo regime di iva per cassa. L´altro ieri una fattura emessa in forza di questo regime è stata pagata per il 50% del totale. Al 16 del prossimo mese devo versare tutta l´iva relativa a tale fattura?
RISPOSTA
No, perchè in presenza di incassi o pagamenti parziali l´Iva diventa, esigibile o detraibile nella proporzione fra la somma pagata e il corrispettivo complessivo dell´operazione

6) Premesso che non ho optato per l´Iva per cassa, ieri ho ricevuto una fattura da un mio fornitore con indicazione "Iva per cassa ex articolo 32 bis del DL 83/2012". Non ho ancora provveduto al pagamento della stessa, posso detrarre l´Iva esposta?
RISPOSTA
Si, perchè il nuovo regime del DL 83/2012 esplica tutti i suoi effetti solo in capo a chi opta mentre il diritto alla detrazione in capo al cessionario avviene in base alle regole ordinarie, prescindendo dall´opzione effettuata dal fornitore.

7) Salve sono un agronomo e svolgo la mia attività stando a casa, avvalendomi solo di un computer e una stampante polifunzionale. Svolgendo un´attività di lavoro autonomo sono assoggettato al versamento dell´Irap?
RISPOSTA
No. La cassazione, in numerose circostanze, ha chiarito come un´attività di lavoro autonomo non integri sempre e comunque il presupposto che fa sorgere l´assoggettamento all´Irap. Questo, infatti, esige un apparato esterno al professionista e ben distinto da lui, risultante dall´aggregazione di beni strumentali e/o lavoro altrui. In definitiva per essere assoggettati ad Irap non basta il solo esercizio di lavoro autonomo ma bisogna disporre di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l´esercizio dell´attività (quindi non solo semplicemente un computer o una stampante) e avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui, essere quindi responsabile dell´organizzazione.

8) Vorrei sapere se i contribuenti che si trovavano nel regime degli ex-contribuenti minimi (o regime agevolato), possono ricominciare a calcolare gli ammortamenti (dal momento che quando si trovavano nel regime dei minimi erano stati sospesi).
Grazie
RISPOSTA
L´agenzia delle entrate con la circolare 13/E/2008 ha precisato che durante l´applicazione del regime dei minimi il contribuente non puo´ dedurre le quote di ammortamento relative ai beni strumentali acquistati anteriormente all´accesso al regime. Le eventuali quote residue di ammortamento rileveranno, invece, dopo l´uscita dal regime, ovviamente a condizione che il bene non sia stato nel frattempo dismesso. In conclusione si potranno riprendere le procedure di ammortamento relative ai beni acquistati prima dell´accesso al regime agevolato e sospese per tutto il periodo di applicazione di detto regime.

9) Qual´ è attualmente la tassazione sulle rendite finanziarie?
RISPOSTA
La tassazione in forma di ritenuta o imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie, per effetto della Manovra di Ferragosto 2011, è scesa al 20% sui seguenti tipi di investimento:

•fondi immobiliari;
•polizze vita (escluso la parte investita in titoli di Stato);
•pronti contro termine;
•obbligazioni private con scadenza oltre i 18 mesi;
•partecipazioni NON qualificate;
•Etf (Exchange traded fund);
•fondi comuni e Sicav (escluso la parte investita in titoli di Stato).

E´ diminuita dal 27% al 20%, invece, per le seguenti fattispecie:

•conti correnti;
•conti deposito;
•libretti di risparmio;
•certificati di deposito;
•obbligazioni private con scadenza fino a 18 mesi.

È rimasta invariata al 12,50 % su:

•titoli di Stato (italiani ed esteri);
•buoni fruttiferi postali;
•piani di risparmio appositamente istituiti;

10) Nel caso di interventi effettuati presso un´unità abitativa residenziale posseduta da due persone fisiche, nudo proprietario e usufruttuario, e locata ad una terza persona fisica, a chi spetta la detrazione sulle spese per risparmio energetico?
RISPOSTA
La detrazione spetta sia al nudo proprietario che all´inquilino per l´ammontare di spesa effettivamente sostenuto da ciascuno, ovviamente nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge: pagamento mediante bonifico bancario con identificazione del beneficiario della detrazione e del bonifico, rispetto dei parametri tecnici dell´intervento. La comunicazione all´Enea può essere unica facendo riferimento all´unico intervento ed ai due beneficiari.

11) Se vendo un piccolo terreno agricolo del valore di circa 6.000 euro, il ricavo fa cumulo con gli altri redditi? Oppure come viene tassato?
RISPOSTA
Le cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli posseduti al di fuori dell´ambito dell´attività d´impresa, di arti o professioni, generano plusvalenze imponibili se acquistati da non più di cinque anni (fanno eccezione le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni non edificabili acquisiti per successione, che sono escluse dalla tassazione indipendentemente dalla data di acquisizione). Tali plusvalenze sono determinate come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene, e concorrono a formare il reddito complessivo del cedente nell´anno in cui è percepito il corrispettivo. In alternativa, è possibile optare per l´applicazione di un´imposta sostitutiva del 20%, rendendo a tal fine un´espressa richiesta al notaio, che andrà riportata nell´atto di compravendita.

12) Dovendo acquistare casa e intestandola solo a mia moglie e stipulando un mutuo a mio nome, essendo mia moglie casalinga e fiscalmente a mio carico, posso detrarre io gli interessi passivi?
RISPOSTA
La detrazione Irpef degli interessi passivi e oneri accessori pagati in dipendenza di un mutuo ipotecario contratto per l´acquisto dell´unità immobiliare da adibire ad abitazione principale spetta a chi è contemporaneamente proprietario dell´immobile e intestatario del mutuo. Nel caso in cui uno dei coniugi risulti fiscalmente a carico dell´altro, il beneficio spetta a quest´ultimo per intero se entrambi i coniugi sono proprietari dell´immobile e cointestatari del mutuo (articolo 15, comma 1, lettera b, del Tuir). Se invece il mutuo è intestato solo al coniuge fiscalmente a carico, l´altro coniuge non può detrarre gli interessi passivi.

13) Oltre al canone di locazione, sono detraibili anche le spese condominiali che in certi contratti non vengono specificate ma che, comunque, sono accessorie al canone (ad esempio, nelle case per lo studente e nei centri di ospitalità)?
RISPOSTA
La detrazione Irpef del 19% delle spese di affitto, per un importo non superiore a 2.633 euro, sostenute dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest´ultimo almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa, è disciplinata dall´articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del Tuir. Tale disposizione riconosce il beneficio esclusivamente per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998, per i canoni relativi a contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnamento in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative; non anche per le eventuali spese condominiali.

14)Ho sostenuto delle spese per cure mediche nel 2012. Come mi devo comportare ai fini della detrazione del 19%, visto che le stesse mi sono state parzialmente rimborsate dall´assicurazione a febbraio 2013?
RISPOSTA
L´Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35/E del 2007, ha affrontato una questione analoga a quella prospettata in domanda, precisando che, in caso di spese mediche rimborsate per effetto di contributi o premi a loro volta deducibili o detraibili, il contribuente può agire alternativamente in due modi: 1. detrarre la differenza tra le spese sostenute e quelle oggetto di rimborso; 2. detrarre l´intero ammontare delle spese, salvo poi dichiarare l´importo liquidato dall´assicurazione tra i redditi soggetti a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera n-bis, del Tuir). La cifra rimborsata nel 2013, se non scalata dalle spese portate in detrazione per l´anno d´imposta 2012, andrà indicata in dichiarazione nel 2014 (nei modelli 2013, i righi preposti sono D7 ed RM8, rispettivamente per il 730 e per Unico Persone fisiche). E´ comunque possibile, in dichiarazione, specificare la volontà di non avvalersi della tassazione separata e di optare per quella ordinaria.



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