19 Marzo 2024
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Iva per cassa

Nuovo regime iva per cassa
scritto da Davide Soletta il 08-01-2013 14:03
Riferimento normativo: art. 32 bis, DL n. 83/2012


Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell´esercizio di impresa, arte o professione, l´imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l´esercizio del diritto alla detrazione dell´imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
Per aderire al nuovo regime dell´iva per cassa conta il comportamento concludente del contribuente, il quale dovrà, a posteriori, confermarlo compilando la casella inserita nel quadro VO della prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta effettuata. La mancata comunicazione dell´opzione non invalida la scelta effettuata dal contribuente ma comporta solo l´applicazione delle sanzioni per omessa comunicazione di dati.


DURATA

L´opzione vincola il contribuente per almeno un triennio, trascorso il quale, resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi nel quadro VO della prima dichiarazione annuale Iva presentata dopo la scelta effettuata.


VOLUME D´AFFARI

Il contribuente che decide di applicare il nuovo regime non deve aver realizzato o, in caso di inizio attività, previsto di realizzare, un volume d´affari superiore a 2 milioni di euro.
L´uscita dal nuovo regime avviene in corso d´anno qualora sia superato il limite di 2 milioni di euro di volume d´affari. Il verificarsi di tale evento interrompe anche il triennio minimo di permanenza nel regime in quanto la cessazione automatica decorre dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato.


OPERAZIONI ESCLUSE

Sono esluse dal nuovo regime le seguenti operazioni effettuate:

- da soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva;

- nei confronti di soggetti non Iva (privati, enti non commerciali per la sfera istituzionale);

- nei confronti dei soggetti che applicano l´inversione contabile (o reverse charge);

- da soggetti che si avvalgono della possibilità di operazioni ad esigibilità differita che riguardano, ma non solo, le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici.

Sul versante delle operazioni passive, le eclusioni riguardano gli acquisti di beni e servizi soggetti all´inversione contabile; gli acquisti intracomunitari di beni; le importazioni di beni e le estrazioni di beni dai depositi Iva.


FATTURE

In caso di opzione per il regime si deve indicare in fattura la dicitura "Iva per cassa" e il riferimento della relativa norma istitutiva (articolo 32-bis, DL n. 83/2012).
Secondo la circolare n. 44/E/12 dell´Agenzia delle Entrate, l´annotazione "risponde all´esigenza della regolare tenuta della contabilità", ragion per cui anche nel caso in cui il contribuente non dovesse inserire la dicitura, l´ applicazione del regime non verrebbe meno.
In definitiva la mancata indicazione in fattura viene a costituire una mera violazione formale, sanzionabile solo in quanto tale.


CESSIONARIO

L´opzione per l´applicazione del regime dell´Iva per cassa da parte di un soggetto passivo non determina alcuna conseguenza sul regime della detrazione dell´imposta addebitata in rivalsa al proprio cessionario o committente.
Ne consegue che, mentre l´Iva addebitata da parte del soggetto che emtte la fattura diviene esigibile al momento dell´incasso del corrispettivo, o comunque decorso un anno dal momento di effettuazione dell´operazione, la stessa risulta detraibile per la controparte secondo le consuete regole.
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