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La circolare 32/E sulle novità in materia di rimborsi IVA

04-01-2015 17:47 - IVA
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n.32/E fornisce importanti chiarimenti circa le modifiche apportate, a partire dal 13 dicembre 2014, all'art.38-bis del d.P.R. n.633/72 dall'art. 13 del D.Lgs. n.175/14 (cd. decreto semplificazioni) in materie di esecuzione dei rimborsi Iva, volte a semplificare l'erogazione delle somme dovute dall'Erario ai contribuenti.

Tra le novità di maggior rilievo c'è l'innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza garanzia e senza altri adempimenti, la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza garanzia ma presentando una dichiarazione annuale con visto di conformità, la previsione della obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di rischio e l'anticipo della decorrenza del termine di tre mesi per l'esecuzione dei rimborsi alla data di presentazione della dichiarazione. Ma procediamo con ordine.

In base alla previgente formulazione dell'art.38-bis del decreto Iva, il termine di tre mesi per l'esecuzione dei rimborsi iniziava a decorrere dalla data di scadenza prevista per la dichiarazione annuale. La nuova disposizione anticipa tale termine alla data di effettiva presentazione della dichiarazione. Quindi se la dichiarazione è presentata il 1 febbraio, il termine di tre mesi decorre da tale data.

Altra novità riguarda i rimborsi fino a 15.000 euro, i quali sono eseguiti in base alla sola presentazione della dichiarazione senza alcun ulteriore adempimento per il contribuente. Per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno in luogo della dichiarazione è sufficiente presentare la relativa istanza di rimborso. In pratica, viene estesa da 5.164,57 a 15.000 euro la soglia di esonero da qualunque tipo di adempimento, ad eccezione ovviamente della presentazione della dichiarazione. Come avveniva in precedenza, il limite di 15.000 deve intendersi riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta (in tal senso la risoluzione n.165/E/2000).

Può non essere presentata la garanzia anche per i rimborsi superiori a 15.000 euro quando l'istanza è presentata da soggetti definiti "non rischiosi" e a condizione che siano rispettati i seguenti adempimenti:

• presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale con apposizione del visto di conformità o, in alternativa, recante la sottoscrizione dei soggetti incaricati del controllo contabile che firmano la relazione di revisione;

• presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art.47 del d.P.R. n.445/2000 che attesti la sussistenza di particolari condizione relative alle caratteristiche soggettive del contribuente.

In luogo dell'apposizione del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva il contribuente può sempre scegliere di presentare idonea garanzia.

Diversamente, il rilascio della garanzia è sempre richiesto per i rimborsi superiori a 15.000 euro quando l'istante presenta profili di rischio. In particolare, è considerato "rischioso": il soggetto, diverso da una start up innovativa, che esercita attività d'impresa da meno di due anni; il soggetto passivo al quale, nei due anni precedenti alla data di richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica, relativi sia all'Iva sia agli altri tributi amministrati dell'Agenzia compresi eventuali crediti inesistenti, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore a determinate soglie specificatamente stabilite dalla norma con riferimento a ciascun anno; il soggetto passivo che presenta la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o, comunque, non presenta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; il soggetto passivo che richiede il rimborso dell'eccedenza d'imposta risultante dall'atto di cessazione dell'attività.

Le nuove disposizioni si applicano anche ai rimborsi richiesti in conto fiscale mediante procedura semplificata. Pertanto, per i rimborsi inferiori a 15.000 euro i contribuenti non sono tenuti né a presentare la garanzia né a compiere altri adempimenti. Inoltre, tali rimborsi non devono essere sottratti dall'ammontare complessivo dei versamenti affluiti in conto fiscale alla stregua di quanto già avveniva con riferimento ai rimborsi inferiori al precedente limite di 5.164,57 euro.

Parallelamente, per i rimborsi superiori a 15.000 euro, il contribuente "non rischioso" può scegliere se presentare idonea garanzia oppure una dichiarazione munita di visto di conformità (o di sottoscrizione alternativa) e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

La circolare in commento precisa che le nuove disposizioni si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.L. 175). In particolare, per quanto riguarda i rimborsi superiori a 5.164,57 euro ma non a 15.000 euro, l'Ufficio o l'Agente della riscossione non procede a richiedere la garanzia e, se questa è già stata richiesta, il contribuente non è tenuto a presentarla. Per i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro, invece, il contribuente "non rischioso" nella cui dichiarazione risulta apposto il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa), in luogo della garanzia, può presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'Ufficio o all'Agente della riscossione competente.

In questo caso il profilo di rischio del contribuente deve essere valutato al 13 dicembre 2014.

Da ultimo si precisa che la nuova disciplina non esplica effetti sui rapporti per i quali la procedura di rimborso è già conclusa; quindi, le garanzie prestate in corso di validità non possono essere restituite per i rimborsi già erogati al 13 dicembre scorso.


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