19 Marzo 2024
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Come diventare imprenditore agricolo professionale

Attraverso il decreto legislativo 99 del 29/03/2004 (così come modificato dal dlgs del 27 maggio n. 101/2005 - "ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della agricoltura e delle foreste") la figura di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ha sostituito quella di Imprenditore Agricolo a titolo principale (IATP), con il chiaro intento di valorizzare chi dedica la maggior parte del proprio tempo e delle proprie risorse economiche nell´attività agricola.

Il decreto definice l´IAP come "colui il quale in possesso di competenze e conoscenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all´art.2135 del C.C., direttamente o in qualità di Socio di Società almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.
Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l´attività svolta dai soci della Società, in presenza dei requisiti suddetti, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di I.A.P. e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori.
Nel caso di Società di Capitali, l´attività svolta dagli amministratori della Società, in presenza dei predetti requisiti è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori, la qualifica di I.A.P."

Tali limiti sono portati al 25% qualora l´imprenditore operi in zone
svantaggiate.

Il decreto inoltre ha attribuito alle regioni il compito di accertare il possesso dei requisiti di tempo, di reddito e di professionalità necessari per l´ottenimento dela qualifica di imprenditore agricolo professionale.
La Regione Sardegna, attraverso la legge n.9 del 12 Giugno 2006 ha trasferito alle provincie la funzione amministrativa del riconoscimento della qualifica di IAP.

Il possesso della qualifica di IAP dà la possibilità di accedere a diverse agevolazioni.

REQUISITI

A)

Possedere conoscenze e competenze professionali specifiche

- diploma di laurea in scenze agrarie o in scenze forestali o in medicina veterinaria o in scenza delle produzioni animali o in scenze delle tecnologie alimentari, oppure diploma universitario per le medesime aree professionali, oppure diploma d´istituto tecnico agrario o d´istituto tecnico professionale a indirizzo agrario;

- esercizio di attività agricola come titolare, contitolare, amministratore, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica;

- possesso di attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale in agricoltura, della durata di almeno 150 ore, organizzati in attuazione di normative comunitarie statali o regionali.

B)

Dedicare alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo.

La valutazione di tale requisito è determinata tramite una tabella elaborata dall´Assessorato dell´Agricoltura sulla base delle esperienze e degli studi dei tecnici regionali (allegato 2 del decreto n.1102/2008). La tabella indica le ore di lavoro necessarie per colture allevamenti e relative attività connesse. Il requisito si intende posseduto se il fabbisogno di manodopera necessario non è inferiore al 50% del monte ore annuo previsto dal CCNL in vigore per i lavoratori agicoli a tempo pieno.

C)

Ricavare dalle attività agricole almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro

Per calcolare il reddito prodotto dall´attività agricola si considera l´imponibile assoggettato all´imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al lordo dei contributi pubblici eventualmente erogati (comunitari, statali e regionali) aumentato da quelle voci di reddito che pur non assoggettate a IRAP sono riconducibili ad attività previste dall´art. 2135 del codice civile, nonché dai redditi derivanti dalla qualità di socio di società agricole. Il verificarsi di specifiche condizioni, ad esempio, ingenti investimenti aziendali, perdita di raccolto per eventi naturali, nuovi impianti di colture frutticole e forestali per le quali la vendita del prodotto avviene alcuni anni dopo l´avvio della coltura, puo´ fornire un dato IRAP non veritiero. Pertanto su richiesta motivata dell´interessato, ed a seguito di opportune verifiche, gli uffici istruttori, dovranno tener conto di tali specifici elementi discostandosi conseguentemente dall´applicazione della regola generale. I soggetti esclusi dalla applicazione dell´IRAP per disposizione di legge saranno invece assoggettati al calcolo del reddito attraverso la metodologia dei Redditi lordi standard, secondo le tabelle predisposte dall´Istituto Nazionale di Economia Agraria.


E´ COMUNQUE RICHIESTO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA, L´ISCRIZIONE NELLA GESTIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE PER L´AGRICOLTURA.

Gli imprenditori che richiedono la qualifica di IAP ma che non sono in possesso di uno o più requisiti al momento della presentazione della richiesta, accedono ugualmente al riconoscimento ma entro 2 anni devono risultare in possesso di tutti i requisiti richiesti.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Agevolazioni fiscali per l´acquisto di terreni agricoli

Le imposte ordinarie sull´acquisto di terreni agricoli sono pari al 18% del prezzo del terreno (15% per l´imposta di registro, a cui si aggiungono le imposte ipotecarie e catastali pari rispettivamente al 2% e all´ 1%).

Gli imprenditori agricoli professionali sono assoggettati a tassazione ordinaria per quanto riguarda imposta ipotecaria e catastale, ma usufruiscono dell´aliquota agevolata dell´ 8% anzichè del 15% sull´imposta di registro.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI:

Acquisto terreni piccola proprietà contadina - imposta di registro e ipotecaria fisse a 168 euro anzichè nella misura ordinaria (ossia rispettivamente il 15% e il 2% sul prezzo concordato tra le parti per la compravendita), esenzione dal bollo. Si tratta della stessa agevolazione prevista per i coltivatori diretti.

Compendio unico

Il compendio unico viene definito come l´estensione di terreno necessaria a raggiungere il livello minimo di redditività previsto dai piani regionali di sviluppo rurale per l´erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti dell´Unione Europea n. 1257/1999 e 1260/1999, ma le singole Regioni possono stabilire una diversa definizione di compendio unico. La legge prevede espressamente che i terreni agricoli costituiti in compendio unico possono essere anche non confinanti, purché siano funzionali all´esercizio dell´impresa agricola.
Il trasferimento, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli a chi costituisce un compendio unico e si impegna a coltivarlo o condurlo come imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto per almeno dieci anni dal trasferimento è esente dall´imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di qualsiasi altro genere. La legge parla di trasferimento a qualsiasi titolo, quindi l´agevolazione si applica sia alla compravendita che alla donazione, a differenza della p.p.c. che vale solo per la compravendita. L´espressione usata dal legislatore sembra comprendere anche il conferimento di terreni agricoli in società, e ciò appare coerente con l´intenzione di favorire lo sviluppo di imprese agricole gestite in forma associata.
E´ inoltre previsto l´obbligo di costituire, con atto pubblico, il compendio unico. La legge precisa che il compendio unico deve essere sempre costituito al momento dell´acquisto dei terreni, ma al fine dell´estensione minima si può tenere conto anche dei terreni che sono già di proprietà dell´acquirente.


Per ottenere il riconoscimento di imprenditore agricolo professionale e conseguentemente le agevolazioni bisogna fare domanda alla provincia.

DOCUMENTAZIONE CHE SERVE

- MODELLO DI DOMANDA
- ALLEGATO DI DOMANDA
- COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA´
- ISCRIZIONE INPS CON ULTIMO PAGAMENTO (F24)
- CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE PARTITA IVA
- DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON IVA E IRAP
- CERTIFICATO D´ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

PER I TERRENI DA ACQUISTARE LA DOMANDA VA INTEGRATA CON TALI DOCUMENTI:

- CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
- VISURA CATASTALE
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