19 Marzo 2024
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LE DETRAZIONI
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DETRAZIONI SULLE SPESE PER RISPARMIO ENERGETICO

Regole per il 2013 (salvo ripensamenti)


Dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 l´agevolazione si applicherà con le consuete regole; quindi la percentuale è pari al 55% con i limiti di spesa variabili a seconda del tipo di intervento.

Dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013: l´agevolazione dovrebbe essere assorbita da quella sulle ristrutturazioni disciplinata dall´art. 16 bis, Tuir; la percentuale dovrebbe essere del 36% con il limite di spesa pari a € 48.000.

Soggetti interessati


Sono ammessi alle agevolazioni:

-persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni;

-contribuenti che conseguono reddito d´impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);

-le associazioni tra professionisti;

-gli enti pubblici e privati che svolgono attività commerciale;

dal punto di vista della titolarità del diritto:

-il proprietario o nudo proprietario;

-il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

-il soggetto che occupa l´immobile a titolo di locazione o comodato;

-il condomino, per gli interventi sulle parti comuni condominiali.

Il beneficio spetta solo a chi occupa l´immobile.

Interventi agevolati


-Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un´apposita tabella (vedi D.M. 11/03/2008).

-Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti, riguardanti strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi. Devono essere rispettati i requisiti previsti dal D.M. 11/03/2008.

-Spese relative all´installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

-Spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie o con pompe di calore o impianti geotermici. Attraverso il D.L. 210/2011 rientrano in tale categoria le spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000.

-Spese sostenute per il nuovo portone d´ingresso, ma solo se presenta le stesse componenti costruttive richieste per le finestre.

-Spese sostenute per sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di sola acqua calda (per cui le spese per quelli in grado di produrre sia energia elettrica che energia termica possono essere detraibili per la sola parte riferibile alla produzione di energia elettrica sulla base del rapporto tra l´energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall´impianto).

Misure delle detrazioni e limiti


L´ammontare massimo della detrazione di cui è possibile usufruire è pari a:

-€ 100.000 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (spesa massima € 181.818,18).

-€ 60.000 per gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari (spesa massima € 109.090,90).

-€ 60.000 per le spese relative all´installazione di pannelli solari (spesa massima € 109.090,90).

-€ 30.000 per le spese di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (spesa massima € 54.545,45).

Modalità per usufruire della detrazione


-Acquisire la fattura relativa all´intervento effettuato;

-documentare il pagamento tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Bisogna farsi rilasciare dai tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti:

-una asseverazione che contenga la rispondenza dell´intervento ai previsti requisiti; il tecnico abilitato che rilascia l´asseverazione ne risponde civilmente e penalmente;

-attestato di riqualificazione energetica predisposto ed asseverato da un professionista abilitato o certificazione energetica di cui all´art. 6 D.L.gs. 19 agosto 2005 n. 192 (non sono richiesti nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, per l´installazione di pannelli solari e per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento invernali);

-una scheda informativa sugli interventi realizzati da compilare telematicamente sul sito dell´ENEA (link). Qualora gli schemi resi disponibili dall´Enea risultino insufficienti rispetto alla complessità dei lavori è possibile inviare una raccomandata al seguente indirizzo: Enea, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori (coincidono con il collaudo e non con l´effettuazione del pagamento), devono essere trasmessi all´Enea telematicamente i dati contenuti nell´attestato di certificazione energetica o di riqualificazione energetica, nonché la scheda informativa. Inoltre è necessario pagare le spese sostenute per l´esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale obbligo è escluso per i soggetti esercenti attività d´impresa e per il caso in cui gli interventi agevolati siano eseguiti mediante contratto di locazione finanziaria.

Rateizzazione


La detrazione spettante va ripartita in rate variabili a seconda del periodo di imposta:

-2007 3 rate annuali

-2008 da 3 a 10 a scelta irrevocabile del contribuente operata all´atto della prima detrazione

-2009 5 rate annuali

-2010 5 rate annuali

-Dal 2011 in poi 10 rate annuali.


Ufficio autorizzato Caf CGN
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