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Valido l´accertamento sintetico nell´ipotesi in cui il contribuente "aiuti" il coniuge ad acquistare un immobile, senza avere "sulla carta" la disponibilità delle somme

09-01-2013 15:42 - ACCERTAMENTO SINTETICO
In caso di accertamento sintetico, ex articolo 38 del Dpr 600/1973, la pretesa tributaria è legittima se sussiste un´incoerenza tra il reddito dichiarato del contribuente e le somme dallo stesso prestate al coniuge per l´acquisto di un immobile. È quanto si evince dall´ordinanza 23293 della Corte di cassazione del 17 dicembre.

I fatti
La vicenda riguarda l´impugnazione da parte di un contribuente di due avvisi di accertamento Irpef, per gli anni 1999-2000, emessi dall´Agenzia delle Entrate ai sensi del citato articolo 38 del Dpr 600/1973 ("accertamento sintetico").
In particolare, tali atti impositivi risultavano fondati sulla "identificazione della capacità contributiva in virtù di indici desunti dalla disponibilità economica che aveva consentito alla moglie del... (contribuente) di rendersi acquirente di un immobile che era risultato intestato a quest´ultima". Ciò in quanto l´Amministrazione finanziaria aveva rilevato che le somme prestate alla moglie risultavano superiori al reddito dichiarato dal contribuente, con la conseguenza che si era provveduto a una ricostruzione della base imponibile fondata sulle spese e sui coefficienti presuntivi, espressioni della capacità di reddito.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente.
Avverso tale sentenza l´Agenzia delle Entrate proponeva appello, che veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale, la quale riteneva che "la questione centrale della lite era stabilire come e quando il... (contribuente) si fosse procurato le somme da lui poi versate a tale società ´A. srl´ a titolo di finanziamento e da quest´ultima restituite in occasione dell´atto di compravendita, anche atteso che la menzionata società aveva iniziato la sua attività nel 1998 e che il... (contribuente) aveva dichiarato nelle annualità 1988-2000 importi insufficienti a giustificare il predetto esborso. Poiché nessun elemento di prova il... (contribuente) aveva addotto, la Commissione aveva ritenuto legittimo l´avviso di accertamento".

Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione. In particolare, il ricorrente censurava la violazione dell´articolo 38 del Dpr 600/1973, nonché l´illogicità e la contraddittorietà della sentenza "per avere omesso di rilevare che il... (contribuente) non era né utilizzatore né acquirente del bene immobile, sicché non gli si poteva riferire la capacità contributiva su cui era fondato l´accertamento".
Inoltre, contestava la sentenza nella misura in cui la stessa affermava che il contribuente non aveva dimostrato la provenienza delle somme da lui versate.

La motivazione
Con l´ordinanza 23293/2012, la Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, affermando che "La censura - di fatto improntata esclusivamente al vizio di motivazione, nonostante l´intestazione in rubrica - appare inammissibile per difetto di attinenza alla ratio della decisione che, invero, non concerne la questione della disponibilità o proprietà dell´immobile", bensì "la disponibilità delle somme che il... (contribuente) (come quello stesso ha ammesso) ha utilizzato ai fini di consentire al coniuge di acquistare l´immobile, previo l´ottenimento della loro restituzione dalla ´A. srl´ alla quale (come il giudice del merito ha accertato) dette somme erano state certamente concesse a titolo di finanziamento nel periodo interessato dall´accertamento di cui trattasi".

In proposito, evidenziamo che l´articolo 38 contempla un particolare strumento di accertamento tributario, ossia quello con cui l´Amministrazione finanziaria, nell´ambito dell´attività di controllo nei confronti delle persone fisiche, determina il reddito complessivo del contribuente ai fini Irpef.
Più precisamente, lo stesso articolo 38 consente al Fisco di accertare il reddito di una persona fisica in base a spese, di qualunque genere, sostenute nel periodo d´imposta oggetto di controllo e, quindi, anche quando, come è avvenuto nel caso concreto, la spesa patrimoniale coincide con quella sostenuta per l´acquisto di immobili e per investimenti finanziari (cfr Cassazione, pronuncia 10603/2002, ove si afferma che nell´ipotesi di disponibilità di immobili, l´effettiva capacità contributiva va individuata non solo in base alla mera proprietà degli stessi, ma valutando anche le spese a vario titolo sostenute per il loro mantenimento).

Con riferimento all´accertamento sintetico, occorre peraltro ribadire che l´onere della prova spetta all´Amministrazione finanziaria per ciò che riguarda la sussistenza degli indici e dei coefficienti presuntivi di reddito o di maggiore reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva. Spetta, invece, al contribuente fornire elementi contrari al fine di dimostrare che il reddito non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall´Agenzia.


Fonte: Michela Grisini FiscoOggi
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