19 Marzo 2024
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TASI

La Tasi è la nuova imposta comunale che assieme alla Tari e all’Imu generano la IUC.

Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).

L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Il comune deve determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: abitazioni con unico occupante o utilizzate in modo discontinuo o stagionale, fabbricati rurali ad uso abitativo , superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

La TASI è dovuta per una quota compresa tra il 10 e il 30% dall’occupante e per il restante dal proprietario.


NOVITA' CONTENUTE NEL DECRETO SALVA - ROMA (MARZO 2014):

•sono stati esclusi dalla Tasi i terreni agricoli (art. 2 comma 1 lett.f D.l. 16/2014);

•sono assoggettate a Tasi le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali che prima erano escluse da tassazione (art. 2 comma 1 lett. g D.l. 16/2014);

•è stata eliminata possibilità per i Comuni di disporre di eventuali riduzioni/esenzioni tariffarie per superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa (art. 2 comma 1 lett. h D.l. 16/2014);

•sono state introdotte nuove fattispecie di esenzione dalla Tasi (art. 1 comma 3 D.l. 16/2014) per:

- gli immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi fra enti, enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, DPR n. 601/73;

- fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;

- fabbricati di proprietà della Santa Sede ex artt. da 13 a 16 del Trattato Lateranense;

- fabbricati appartenenti a Stati esteri ed organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ecc;

•è stata prevista la possibilità di aumentare l'aliquota della Tasi (art. 1 comma 1 lett.a D.l. 16/2014) per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille, in questo modo l'aliquota massima diventa del 3,3% per l'abitazione principale e dell'11,4% per gli altri immobili (a condizione che per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate siano previste detrazioni d'imposta o altre misure);

•sono state modificate le modalità di pagamento, prevedendo che per la Tasi sia possibile utilizzare solo il mod. F24 o il bollettino di c/c/p (art. 1 comma 1 lett. b D.l. 16/2014).



Ufficio autorizzato Caf CGN
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