20 Aprile 2024
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IVA A CREDITO RIMBORSO

RIMBORSO DEI CREDITI IVA





Il credito iva scaturente dalla dichiarazione annuale può essere utilizzato in compensazione per pagare altra iva a debito o altre imposte di diverso tipo, oppure essere richiesto a rimborso (è possibile farlo anche per crediti infra annuali, come il credito risultante dalla liquidazione trimestrale).

La richiesta del rimborso iva risultante dalla dichiarazione annuale si fa contestualmente alla dichiarazione dei redditi (compilando il quadro VX). Ci sono delle condizioni per poter effettuare la richiesta (prima tra tutte che l’importo da richiedere sia superiore alle vecchie 5 milioni di lire, ossia 2.582.28 euro), che in sintesi sono queste:

-Contribuente che esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comporta emissione di fatture con aliquota inferiore rispetto all’aliquota delle fatture d’acquisto

Oppure

-Contribuente che compie più di un quarto del totale di operazioni, non imponibili o prevalentemente non soggette all’imposta

Oppure

-Contribuente non residente o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Oppure

-Possibilità di richiedere l’iva eccedente relativa agli acquisti di beni ammortizzabili.

Oppure

-In caso di cessazione di attività

I rimborsi vengono eseguiti in linea teorica entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (il 30 settembre) e contestualmente all’esecuzione del rimborso stesso viene richiesta una polizza fideiussoria (o fideiussione bancaria) per una durata massima di tre anni e commisurata all’ammontare richiesto. Si è esonerati dalla fideiussione qualora si richieda una cifra non superiore ai 5.164.47 euro (le vecchie 10.000.000,00 di lire) oppure qualora l’attività abbia avuto inizio da almeno 5 anni e non si sia mai stati sottoposti a procedure di accertamento e siano stati effettuati regolarmente i versamenti previdenziali e assicurativi, oppure essendo sotto procedura fallimentare ecc. ecc.

In caso di ritardi nell’erogazione oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, scattano gli interessi sulla cifra richiesta, a favore del contribuente (attualmente il 2%).

I riferimenti normativi sono l’art. 30 d.p.r. 633/1972 e l’art. 38-bis d.p.r. 633/1972.
Ufficio autorizzato Caf CGN
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