RAPPORTO TRA IMU E REDDITI FONDIARI

25-03-2013 15:14 -

Dal 2012 l´Imu ha sostituito, per la componente immobiliare, l´Irpef e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari degli immobili non locati (art. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

Quindi per gli immobili non locati (compresi quelli concessi in comodato e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista) o non affittati risulta dovuta la sola Imu, mentre per quelli locati o affittati risultano dovute tanto l´Imu quanto l´Irpef.

IMU E REDDITO DEI TERRENI
Le situazioni che si possono verificare sono le seguenti:
-terreni non affittati: è soggetto a Irpef il solo reddito agrario;
-terreni affittati: si paga l´Irpef sia sul reddito dominicale che su quello agrario (quest´ultimo è tassato in capo all´affittuario).

Va però ricordato che se si tratta di terreni esenti dall´Imu, si applicano le consuete regole, per cui sarà dovuta Irpef sia sul reddito dominicale che sul reddito agrario (ad esempio, sono esenti dall´Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell´art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984). In tal caso, va barrata la nuova casella "Esenzione Imu" (colonna 9) del Quadro A.

IMU E REDDITI DEI FABBRICATI
Le situazioni che si possono verificare sono le seguenti:
-fabbricati non locati: non soggetti a Irpef sempreché non siano esenti da Imu;
-fabbricati locati (per i quali non si è optato per la cedolare secca): si paga l´Irpef.

Analogamente a quanto avviene per il Quadro A, anche nel quadro B è stata introdotta una nuova colonna (Colonna 12) in cui indicare se si è in un caso di esenzione IMU: in particolare, barrando la casella, il reddito del fabbricato sarà assoggettato a IRPEF (e relative addizionali). Pertanto, nel quadro B devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti, ma chi presta l´assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione.

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Fonte: Davide Soletta