Colf e badanti, Tfr nel modello UNICO Persone fisiche

11-03-2013 16:42 -

A differenza della generalità dei lavoratori dipendenti, i collaboratori domestici devono provvedere in proprio all´assolvimento degli obblighi dichiarativi ed al versamento delle imposte che ne derivano, anche per il Tfr.

La retribuzione del lavoratore domestico (es: colf, badanti, baby sitter) è reddito di lavoro dipendente a tutti gli effetti. Tuttavia, a differenza della generalità dei dipendenti, il datore di lavoro dei collaboratori domestici non assume la veste di sostituto d´imposta e, quindi, essi devono provvedere autonomamente all´assolvimento degli obblighi dichiarativi ed al versamento delle imposte che ne derivano. In particolare, i collaboratori domestici dovranno indicare il reddito percepito nell´anno all´interno del quadro RC del modello UNICO Persone Fisiche, tenendo conto, nel calcolo dell´Irpef, delle detrazioni per lavoro dipendente e delle detrazioni per carichi di famiglia. Nel caso di erogazione del Tfr, poi, a differenza di quanto avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti che non indicano l´importo del Tfr in dichiarazione in quanto il dato è acquisito dal Fisco mediante il modello 770 presentato dal datore di lavoro - sostituto d´imposta, i lavoratori domestici sono tenuti ad indicare il Tfr ricevuto nel quadro M del modello UNICO PF, dedicato ai redditi soggetti a tassazione separata.


Fonte: Il sole 24 ore