Saldo IVA entro il 18 marzo 2013, scadenza obbligatoria solo per pochi

28-02-2013 15:53 -

I contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma devono effettuare il versamento del saldo risultante dalla dichiarazione Iva 2013, relativa all´anno d´imposta 2012 entro il 18 marzo 2013 (essendo la scadenza prevista del 16 marzo di sabato e il 17 marzo un giorno festivo).

A seguito dell´introduzione della dichiarazione unificata la dichiarazione iva in forma autonoma però, è rimasta in vita per poche categorie di contribuenti, quali:

-le società di capitali e gli enti soggetti ad IRES nonché le società di persone, con l´esercizio non coincidente con l´anno solare;

-le società controllanti e controllate, che effettuano la liquidazione dell´IVA di gruppo ai sensi dell´art.73 D.P.R. 633/72;

-i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa;

-i rappresentanti fiscali dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, per le dichiarazioni presentate per conto dei loro rappresentanti;

-i venditori porta a porta, se non titolari di altri redditi, e/o sostituti d´imposta.

Per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all´interno della dichiarazione unificata invece, il versamento del saldo iva può essere differito fino al momento del pagamento delle imposte sui redditi derivanti dal modello Unico, ossia entro il 17 giugno 2013 (il 16 giugno è domenica) ovvero entro il 17 luglio 2012.

Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell´IVA scade il 18 marzo 2013 (il 16 marzo è sabato e il 17 marzo è domenica), i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento dell´IVA nel periodo dal 18 marzo al 17 giugno 2013 (il 16 giugno è domenica) devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese intercorsa tra il sopracitato periodo. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell´IVA nel periodo dal 18 giugno al 18 luglio 2013 deve applicare l´ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 17 giugno 2013. Il versamento del saldo Iva può essere effettuato in unica soluzione o in forma rateale, con applicazione degli interessi di rateazione nella misura dello 0,33% mensile.

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Fonte: Davide Soletta