AGEVOLAZIONI IMU E TASI IN AGRICOLTURA

02-12-2015 16:21 -

Gli immobili impiegati in agricoltura da sempre beneficiano di un trattamento di favore nell´ambito dei tributi locali; occorre però notare che non tutte le agevolazioni concesse poggiano sui medesimi presupposti:

• la sussistenza dei requisiti (soggettivo ed oggettivo) per poter applicare le agevolazioni riservate ai terreni condotti direttamente,

• da non confondersi con i requisiti richiesti dalla normativa inerente la ruralità dei fabbricati.

Terreni condotti direttamente

A favore dei Coltivatori Diretti (CD) e degli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) che coltivano direttamente il fondo sono concesse due agevolazioni:

• una prima che opera in abbattimento della base imponibile relativa ai terreni agricoli ai fini IMU, (ai fini TASI i terreni agricoli sono esenti);

• una seconda, definita "finzione di non edificabilità delle aree" che riqualifica ai fini tributari le aree fabbricabili in terreni agricoli (quindi con un prelievo ben più ridotto ai fini IMU e un esonero ai fini TASI).

La finzione di non edificabilità delle aree prevista a favore di CD e IAP era già stabilità ai fini ICI dall´art. 2 del DL 504/92 e applicabile anche ai fini della determinazione dell´IMU e della TASI in forza dello specifico rinvio contenuto nell´art. 13 c. 2 del DL 201/11 e nella L. 147/13.

In base al citato art. 2 non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da CD e IAP, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l´utilizzazione agro-silvio-pastorale mediante l´esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all´allevamento di animali (la cosiddetta fictio iuris di dequalificazione del terreno edificabile). Tale previsione pone l´accento su due diversi requisiti che devono esistere contemporaneamente in capo al possessore del terreno (anche per il tramite di una società semplice, come chiarito dalla circolare 3/DF/2012):

• il requisito di coltivatore diretto (da verificarsi tramite l´iscrizione previdenziale, ex SCAU);

• la materiale coltivazione del fondo.

Mentre il primo dei due è più agevole da verificare (l´iscrizione previdenziale è infatti riscontrabile in via documentale), il secondo è certamente più arduo da analizzare, proprio per il fatto che è richiesto il riscontro di una attività che deve essere effettuata su tale terreno.

Peraltro, quest´ultimo requisito, si badi bene, va dimostrato ad opera del contribuente, come affermato dalla Cassazione nelle sentenze 21728 del 17.11.2004 e 24959 del 27.11.2009: è quindi una incombenza del contribuente dare prova dell´effettiva utilizzatore agricola dei terreni per i quali intende fruire dell´agevolazione. In assenza di una adeguata dimostrazione, l´agevolazione può essere disconosciuta.

Norma e prassi, nel corso del tempo, non hanno fornito indicazioni su quali debbano essere i supporti probatori che possano considerarsi soddisfacenti ed esaustivi a tal fine; una possibile soluzione pratica potrebbe essere quella di fornire copia delle richieste per il riconoscimento dei contributi comunitari (PAC). Ciò detto, va evidenziato che questo non è l´unico mezzo di dimostrazione possibile: se il contribuente dovesse produrre altra documentazione altrettanto (o maggiormente) appagante per le finalità probatorie in commento, essa dovrebbe comunque essere accettata dal Comune.

Fabbricati rurali

Ai fini IMU i fabbricati impiegati quali strumentali nell´attività agricola (ricoveri attrezzi, stalle, serre, ecc.) sono esentati da IMU e scontano TASI sulla base di un´aliquota ridotta (massimo 1 per mille). Dal 2012 non sono invece previste agevolazioni per i fabbricati rurali abitativi che vengono trattati al pari di qualunque altra abitazione (quindi, se destinati ad essere abitazione principale dell´agricoltore, saranno esenti da IMU e sconteranno la sola TASI, secondo quanto deliberato dal Comune).

Per poter fruire delle agevolazioni riservate a tali fabbricati occorre rispettare i requisiti di ruralità previsti all´articolo 9, comma 3-bis del DL 557/1993; le costruzioni strumentali all´attività agricola devono essere censite al Catasto unico dei Fabbricati autonomamente dal terreno su cui insistono. Esse normalmente saranno censite nella categoria a destinazione speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole", ma come chiarito dalla circolare 3/DF/12, per la qualificazione di fabbricato rurale si prescinde dalla categoria catastale.

Ai sensi del citato c. 3-bis, ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell´attività agricola di cui all´articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l´allevamento;

d) all´allevamento e al ricovero degli animali;

e) all´agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla L. 20 febbraio 2006, n.96;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell´azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all´attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell´azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all´art.1, co.2, del D.Lgs. n.228 del 18.05.2001;

l) all´esercizio dell´attività agricola in maso chiuso.

In altre parole, la qualifica di fabbricato rurale strumentale non è connesso ad una qualifica soggettiva del possessore ma ad una destinazione che viene fatta di questo immobile.


Fonte: WWW.ECNEWS.IT