E´ in vigore dal 1° gennaio il nuovo regime forfetario unico

07-01-2015 10:47 -

Il nuovo regime forfetario manda in soffitta il "forfettino", il regime degli "ex minimi" ed il regime dei "nuovi minimi", anche se quest´ultimo potrà essere ancora sfruttato fino al compimento del primo quinquennio di attività

Dal 1° gennaio 2015 è entrato ufficialmente in vigore il nuovo regime forfetario per imprese e lavoratori autonomi più piccoli (art. 1, commi 54-89, Legge di Stabilità 2015, legge n. 190/2014). Il nuovo regime forfetario comporta la determinazione del reddito a forfait, moltiplicando i ricavi o i compensi prodotti nell´anno per uno specifico coefficiente (diverso a seconda dell´attività svolta), e con applicazione di un´imposta sostitutiva (dell´imposta sui redditi, delle addizionali regionale e comunale e dell´Irap) con aliquota del 15%, da versare negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l´Irpef (in caso di imprese familiari, l´imposta è dovuta dall´imprenditore sul reddito al lordo delle quote assegnate ai collaboratori familiari). Contestualmente all´introduzione del nuovo regime, è stata sancita l´abolizione di quegli altri che, fino allo scorso anno, potevano essere adottati: il regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ("forfettino" - articolo 13 della legge 388/2000); il regime contabile agevolato per gli "ex minimi" (articolo 27, comma 3, Dl 98/2011); il regime per l´imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ("nuovi minimi" - articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011). Quest´ultimo, tuttavia, potrà essere ancora sfruttato fino al compimento del primo quinquennio di attività o, se successivi, fino ai 35 anni di età.



Fonte: Fisco e tasse