Pertinenza con IVA 22% se venduta con atto separato

12-02-2014 10:47 -

Per fruire dell´aliquota agevolata, la pertinenza deve essere stata venduta con lo stesso atto con cui è stato venduto l´appartamento


La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1735 del 28 gennaio 2014, ha chiarito che il costruttore di un edificio che vende i box auto con atto separato e non contestuale a coloro che sono già proprietari degli appartamenti deve applicare l´aliquota IVA ordinaria. Per fruire dell´aliquota agevolata, invece, è necessario che il contribuente dimostri che le pertinenze siano state costruite sin dall´origine assieme agli appartamenti (vincolo di pertinenzialità) o fossero previste da uno specifico programma di fabbricazione per aree urbane del Comune.


Fonte:
Cassazione.net