Esoneri
Sono tenuti all'adempimento tutti i titolari di partita Iva, tranne:
•I contribuenti che nel 2013 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72; sono dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e hanno effettuato soltanto operazioni esenti; ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2014 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72. Non sono esonerati i soggetti che hanno registrato operazioni intra UE ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l'IVA è dovuta dall'acquirente (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.);
•I produttori agricoli che nel 2013 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 Euro, quindi in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del D.p.r. 633/72;
•Gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
•Le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e che nel 2013 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;
•I soggetti passivi UE che nel 2013 nell'ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'IVA;
•I soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
•I soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
•I soggetti di cui all'art. 74 del TUIR, ossia:
gli organi e le amministrazioni dello Stato;
i comuni;
i consorzi tra enti locali;
le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
le comunità montane;
le province e le regioni;
gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
ogli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
•I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
•Le persone fisiche che nel 2013 hanno avuto un volume d'affari ≤ 25.000 Euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Per i soggetti che adottano il regime contabile agevolato (art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011) il limite per l'esonero dalla Comunicazione dati Iva è fissato a 25.822,84 €;
•I contribuenti che si avvalgono del "nuovo" regime dei minimi ex art. 27 commi 1 e 2 del DL n. 98/2011;
•I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio.
Modalità di presentazione
Per la presentazione della comunicazione dati Iva è necessario utilizzare la modalità telematica, direttamente o tramite intermediario. È esclusa, pertanto, ogni altra modalità di presentazione. Le comunicazioni inviate entro la scadenza, ma scartate dal sistema telematico, si considerano comunque tempestive se ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi.
L'intermediario abilitato deve:
•rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o sarà da lui predisposta. Tale impegno deve essere datato e sottoscritto dall'intermediario e dovrà essere riportato, insieme alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica", posto nel frontespizio della comunicazione;
•rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via telematica, l'originale del modello di comunicazione dati IVA, i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. La comunicazione di avvenuta presentazione telematica costituisce, per il dichiarante, prova di presentazione della comunicazione dati IVA;
•conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici , per il periodo previsto dall'art. 43 D.P.R. 600/1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Agenzia delle Entrate in sede di controllo.
Cosa succede in caso di omissione
Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa, o venga presentata con dati incompleti o inesatti, verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065, prevista dall'articolo 11 del D.lgs. n. 471/97.
Proprio perché la comunicazione dati Iva non ha natura dichiarativa, non è prevista la possibilità di rettificarla o integrarla, il contribuente pertanto avrà solo la possibilità di esporre i dati definitivi nella dichiarazione annuale IVA.