Anche la IUC avrà la sua dichiarazione

07-01-2014 09:57 -

La Legge di stabilità prevede anche per la IUC la presentazione di una dichiarazione entro il 30 giugno di ogni anno.

La dichiarazione relativa alla IUC deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell´anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Se l´unità immobiliare è occupata da piu´ persone la dichiarazione puo´ essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell´anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell´immobile e il numero dell´interno, ove esistente.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU, TIA, TARES).

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell´IMU.



Fonte: Fisco e Tasse