NUOVO REDDITOMETRO

06-01-2013 10:44 -

L´accertamento sintetico è un metodo di accertamento che l´Amministrazione Finanziaria può esperire solo nei confronti dei redditi delle persone fisiche, fondato su elementi che fanno presumere una capacità contributiva superiore rispetto a quella dichiarata.

Tali elementi si basano sulle spese sostenute dal contribuente per l´acquisizione di beni e servizi e per il relativo mantenimento (c.d. "redditometro").

L´accertamento sintetico è disciplinato dalll´art. 38 D.P.R. 600/73, quasi completamente riformulato dal D.L. 78/2010 convertito nella legge n.122/2010 - cd. Manovra correttiva 2010 - in modo da adeguare detto accertamento al contesto socio economico mutato nel corso dell´ultimo decennio.

Le spese sono individuate ed elencate nel Decreto del Ministero dell´Economia e delle Finanze del 24/12/2012, pubblicato in G.U. n. 3 del 04/01/2013 (che di fatto ha reso esecutivo il nuovo redditometro). Esse vengono attribuite al contribuente sia attraverso dei dati certi perchè già disponibili o presenti in Anagrafica tributaria, sia in maniera induttiva attraverso la spesa media Istat della tipologia di nucleo familiare di appartenenza.

Il metodo induttivo infatti si fonda sulla base della spesa media risultante dall´indagine annuale dell´Istat sui consumi delle famiglie, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad 11 tipologie di nuclei familiari distribuite nelle 5 aree territoriali di appartenenza in cui è suddiviso il territorio nazionale.

In tal modo vengono messe al setaccio tutte le spese più significative di ogni famiglia, dagli alimenti all´abbigliamento, dai mobili agli elettrodomestici e ancora dai trasporti all´abitazione, istruzione e tempo libero.

Sono esluse le spese per i beni e i servizi esclusivamente ed effettivamente sostenute per l´attività di impresa o per l´esercizio di arti o professioni, il tutto ovviamente risultante da idonea documentazione.

Le verifiche partiranno dai redditi del 2009, quindi dalle dichiarazioni del 2010.

Non verranno prese in considerazione dal Fisco le posizioni dei contribuenti con scostamenti tra spese e reddito dichiarato pari a 1000 euro al mese, 12 mila euro l´anno.

COME DIFENDERSI:

Per previsione normativa, non vi potranno essere accertamenti automatizzati nei confronti del contribuente, quindi l´Amministrazione Finanziaria deve convocarlo affinchè fornisca informazioni e notizie e solo dopo aver trovato elementi poco convincenti (differenza di almeno il 20% tra quanto dichiarato e quanto ricostruito in base alle spese sostenute), iniziare la fase di accertamento con adesione. *vedi nota

Per giustificare la correttezza della propria posizione è necessario riuscire a:

- RICOSTRUIRE LA "VITA FINANZIARIA" PROPRIA E DELLA PROPRIA FAMIGLIA, DIMOSTRANDO UN LIVELLO DI SPESA INFERIORE A QUELLO PRESUNTO (pagamenti fatti da terzi come ad esempio il genitore che contribuisce al pagamento del mutuo del figlio o al pagamento delle bollette).

- DIMOSTRARE L´ESISTENZA DI REDDITI LEGITTIMAMENTE NON DICHIARATI (redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile come ad esempio: borse di studio, interessi su conti correnti bancari, vincite ecc.).

- DIMOSTRARE DISPONIBILITA´ ACCUMULATESI NEL TEMPO.


QUANDO CONVIENE CONSERVARE I DOCUMENTI


RICEVUTE DA CONSERVARE SEMPRE

- pagamenti fatti da terzi (bonifico, versamento assegno ecc.)

- donazioni o regali in denaro (assegno o bonifico)

- mutui (assegno o bonifico)

RICEVUTE CHE POTREBBERO SERVIRE

- rette e tasse scolastiche (a dimostrazione che i pagamenti sono inferiori a ciò che risulta dall´indice Istat).

- elettrodomestici e arredi (a dimostrazione che i pagamenti sono inferiori a ciò che risulta dall´indice Istat).

- bollette e utenze (servono in caso di errore di rilevazione da parte dell´Anagrafe tributaria).

- assicurazioni (servono in caso di errore di rilevazione da parte dell´Anagrafe tributaria).

- viaggi e vacanze (a dimostrazione che i pagamenti sono inferiori a ciò che risulta dall´indice Istat).

- auto e moto (servono in caso di errore di rilevazione da parte dell´Anagrafe tributaria).

SCONTRINI CHE NON SERVONO

- beni acquistati per importi superiori a 3.600 euro (in tal caso i dati affluiscono direttamente all´Anagrafe tributaria)

- beni alimentari, libri, beni per la casa, giocattoli e prodotti hi fi (l´Agenzia delle entrate può facilmente dimostrare che gli scontrini esibiti costituiscono solo una parte delle spese effettuate).


* La Corte di cassazione, con la sentenza n. 23554/2012, depositata il 20 dicembre 2012, ha affermato che anche il nuovo redditometro (così come il "vecchio") è da inquadrare tra le presunzioni semplici, per cui non si inverte l´onere probatorio nei confronti del contribuente. La Corte precisa ulteriormente nelle sue conclusioni, favorevoli al contribuente, che «l´accertamento sintetico disciplinato dall´articolo 38 Dpr n. 600/1973, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dall´articolo 22 del Dl 78/2010 tende a determinare, attraverso l´utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo del contribuente mediante i cosiddetti elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale». (Il Sole 24 Ore)


Fonte: Davide soletta