La prima autorizzazione all´accesso giustifica anche quelli successivi

09-09-2013 11:42 -

Una verifica fiscale, per la sua complessità, richiede più di una visita, ma non viene meno la unitarietà dell´operazione, né si ravvisa lesione del diritto alla difesa


La legittimità degli accessi ispettivi è garantita anche in presenza di un´unica autorizzazione originaria e preventiva. Le ispezioni della Amministrazione finanziaria sono valide anche se l´autorizzazione è stata rilasciata solo per il primo accesso. Non rileva nemmeno che il secondo sopralluogo sia avvenuto a distanza di molto tempo. Questo è il principio posto, di recente, dai giudici di legittimità con la sentenza n. 17357 del 16 luglio 2013.

Vicenda processuale
La controversia in commento ruota essenzialmente intorno alla contestazione, da parte del contribuente, della presunta violazione del Dpr 633/1972, articolo 52 e del Dpr 600/1973, articolo 33, "poiché gli accessi della Guardia di Finanza presso la sede della società erano stati due, a distanza di tempo l´uno dall´altro, l´ordine di servizio utilizzato per il primo accesso non era valido anche per il secondo, non potendo tale atto avere durata illimitata".

In relazione a tale motivo di gravame, i giudici di legittimità affermano che conformemente a quanto ritenuto nella sentenza emessa dai giudici del secondo grado "il Dpr 633/1972, articolo 52, prevede per l´accesso dei verbalizzanti nella sede della impresa la necessità di una autorizzazione rilasciata dal capo dell´Ufficio da cui dipendono, ma non richiede che l´atto sia reiterato per ogni singolo accesso ispettivo, ben potendo essere la autorizzazione rilasciata in via preventiva per una pluralità di accesi ispettivi, quando, come nella fattispecie, l´effettuazione della verifica per la sua complessità richieda più di un atto di questo tipo, non venendo per questo meno la unitarietà complessiva della operazione, né potendosi ravvisare una lesione dei diritti di difesa del contribuente".

Osservazioni
Con la terminologia "verifica fiscale" si è soliti definire il complesso di attività, poste in essere da soggetti giuridicamente qualificati, intese a controllare il corretto adempimento delle norme tributarie.
L´accesso è un atto autoritativo che si pone come strumentale rispetto a un´attività più ampia che, attraverso lo stesso, ha inizio.

L´articolo 52 del Dpr 633/1972 disciplina tre tipologie di accesso:
•l´accesso eseguito presso i locali ove viene esercitata l´attività imprenditoriale o professionale del contribuente, che è subordinato al rilascio dell´autorizzazione del capo ufficio
•l´accesso presso i locali a uso promiscuo (ovvero utilizzati sia per l´esercizio dell´attività commerciale o professionale, sia come abitazione), che è subordinato al rilascio dell´autorizzazione del procuratore della Repubblica
•l´accesso presso l´abitazione del contribuente, che è subordinato al rilascio dell´autorizzazione del procuratore della Repubblica in presenza di gravi indizi di evasione.
L´articolo 52, comma 1, del Dpr 633/1972 riconosce agli uffici finanziari la possibilità di "disporre l´accesso di impiegati dell´Amministrazione finanziaria nei locali destinati all´esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l´accertamento dell´imposta e per la repressione dell´evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l´accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell´ufficio da cui dipendono".

Dalla lettura della norma emerge chiaramente che l´intervento dell´autorità autorizzante deve essere "preventivo" (cfr Cassazione 15209/2001).
È pertanto tale natura "preventiva" dell´autorizzazione, espressamente prevista dal legislatore, a legittimare il compimento da parte dei verificatori di più accessi ispettivi tutti fondati sulla originaria autorizzazione.

D´altronde la Corte suprema con orientamento ormai consolidato (cfr Cassazione 1444/2013/ e 16661/2011) ha più volte evidenziato che il Dpr 633/1972, articolo 52, prevede per l´accesso dei verbalizzanti nella sede dell´impresa la necessità di una autorizzazione rilasciata dal capo dell´ufficio da cui dipendono, ma non richiede che l´atto sia reiterato per ogni singolo accesso ispettivo, ben potendo essere l´autorizzazione rilasciata in via preventiva per una pluralità di questi. Nella fattispecie, l´effettuazione della verifica, per la sua complessità, richiede più di un atto di questo tipo, non per questo viene meno la unitarietà complessiva della operazione, né si può ravvisare una lesione dei diritti di difesa del contribuente.


Fonte: FiscoOggi