Imu, partita vinta per l´agricoltura

05-09-2013 15:18 -

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri del 28 agosto ha abolito anche la prima rata del 2013, dell´imposta municipale per i terreni agricoli e fabbricati rurali al pari dell´imposta per la abitazione principale non di lusso. Per la seconda rata si vedrà. Infatti il decreto legge approvato dal Governo non fa menzione in ordine alla scadenza del 16 dicembre 2013 (l´articolo 2 elimina espressamente l´Imu soltanto per i fabbricati merce delle imprese costruttrici). Ci sono le promesse politiche, ma per il momento non è dato di sapere se l´esclusione della seconda rata 2013 riguarderà solo l´abitazione principale o anche i terreni agricoli e fabbricati rurali.
Tenuto conto che la esclusione da Imu riguarda i terreni agricoli e i fabbricati rurali procediamo a esaminare la definizione di tali beni per i riflessi con l´imposta municipale.
Terreni agricoli - Tenuto conto che la esclusione da Imu riguarda i terreni agricoli oltre che i fabbricati rurali esaminiamo i requisiti e le condizioni affinché un terreno sia considerato agricolo a tali fini.
Ai fini del tributo municipale sono considerati agricoli i terreni destinati all´esercizio delle attività agricole di cui all´art. 2135 c.c. anche se non coltivati e quindi anche nel caso in cui il terreno è lasciato a riposo.
Si ricorda che la natura di terreno agricolo, dipende soltanto dalla sua classificazione urbanistica e quindi come risulta nel piano regolatore del Comune o analogo strumento urbanistico. La natura agricola non dipende dal soggetto proprietario.
Quindi l´immobile può essere posseduto da un imprenditore agricolo o da un privato, da una società o un ente; se l´immobile risulta agricolo dal certificato di destinazione urbanistica usufruisce comunque delle agevolazioni previste dalla normativa Imu.
Nell´anno 2012, primo periodo di imposta di applicazione dell´Imu, la qualifica professionale del soggetto passivo aveva rilevanza per la determinazione del coefficiente moltiplicatore del reddito dominicale rivalutato del 25%. Infatti se il soggetto passivo d´imposta (proprietario, usufruttuario) era in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto negli elenchi previdenziali Inps usufruiva del minor coefficiente 110 in luogo del coefficiente 135 previsto per gli altri contribuenti.
La qualifica di imprenditore agricolo professionale è regolata dal Dlgs n. 99/2004.
Tuttavia sia per questi soggetti che per i coltivatori diretti assume rilevanza decisiva l´iscrizione negli elenchi contributivi ai fini previdenziali e assicurativi dell´Inps.
La esclusione della prima rata dell´Imu per l´anno 2013, viene quindi usufruita da qualsiasi soggetto proprietario di terreni agricoli. L´unica condizione consiste nel fatto che il terreno non sia compreso in una area edificabile.
Questione più complessa è quella che riguarda le aree edificabili le quali non usufruiscono di agevolazioni dall´imposta municipale. Tuttavia tali superfici non sono considerate edificabili, ancorché classificate come tali nel piano regolatore del Comune, qualora siano possedute o coltivate da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Ne consegue che se un´area edificabile è posseduta da un contribuente senza qualifiche agricole assolve l´Imu normalmente mentre se il possessore è un coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale paga nulla in quanto il terreno assume la natura di terreno agricolo quanto meno ai fini dell´Imu.
In questi casi l´esclusione dall´imposta prevista per i terreni agricoli vale anche per le aree edificabili. Peraltro il Dipartimento del ministero delle Finanze ha avuto modo di precisare in presenza di terreno edificabile in comproprietà di più persone, qualora il terreno sia coltivato anche da uno solo dei comproprietari con la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione previdenziale, è considerato agricolo anche per la quota di proprietà dei soggetti sprovvisti delle predette qualifiche. La agevolazione prevista per gli imprenditori agricoli professionali si estende anche alle società agricole (articolo 2 Dlgs n. 99/2004) proprietarie di terreni che abbiano la medesima qualifica di imprenditore agricolo professionale con un amministratore per le società di capitali o un socio per quelle di persone iscritti nella gestione previdenziale.
La esenzione dell´imposta è altresì prevista per i terreni agricoli, ancorché incolti (circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E/2013), ricadenti in aree montane o di collina di cui alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993.
I fabbricati rurali - I fabbricati rurali usufruiscono di agevolazioni in materia di imposta municipale.
Diviene quindi determinante stabilire quando una costruzione si può definire rurale in quanto solo in questo caso scatta la sospensione del versamento della imposta.
Come è noto per il requisito di ruralità si applicano le disposizioni contenute nell´articolo 9 del Dl n. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni nella legge n. 133/1994 (vedi scheda).
In particolare al comma 3 la norma stabilisce le condizioni necessarie per il riconoscimento di tale qualifica con riferimento ai fabbricati a uso abitativo. Ad esempio è rurale un fabbricato utilizzato quale abitazione dall´affittuario del terreno a cui l´immobile è asservito.
Il successivo comma 3-bis individua invece le caratteristiche rilevanti per il riconoscimento della ruralità per i fabbricati strumentali. In pratica tali fabbricati sono considerati rurali se sono necessari allo svolgimento dell´attività agricola di cui all´art. 2135 del c.c.
In tal senso occorre altresì precisare che la circolare ministeriale n. 3/DF/2012 ha chiarito che ai fini del riconoscimento della ruralità rileva unicamente la natura e la destinazione dell´immobile indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza.
La ruralità negli atti catastali è riconosciuta mediante una specifica annotazione («R»).
Quindi la qualifica di fabbricato rurale dipende dalla sua natura e dalla destinazione. Ad esempio non rileva la circostanza che l´immobile sia posseduto da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo professionale. Ad esempio se un soggetto qualsiasi è proprietario di un fondo rustico concesso in affitto a terzi per la coltivazione, può usufruire della sospensione della prima rata dell´Imu in quanto i fabbricati utilizzati dal coltivatore del fondo sono rurali. Si pone però il problema della classificazione catastale. L´articolo 1, del decreto 26 luglio 2012 precisa che il requisito di ruralità viene iscritto negli atti catastali; in sostanza la variazione catastale non sarebbe di per se costitutiva della natura di fabbricato rurale, ma se manca scatterebbe certamente l´accertamento da parte dei Comuni. Quindi il fabbricato rurale è escluso dal pagamento della prima rata qualora sia classificato come tale in catasto. In primo luogo la ruralità è certa per le abitazioni classificate nella categoria A6 e per i fabbricati strumentali iscritti nella categoria D10. Inoltre sono rurali anche le costruzioni alle quali è attribuita la lettera «R». Si ricorda altresì che continuano a essere in ogni caso esenti dall´imposta municipale i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni classificati montani indicati nell´elenco dei Comuni italiani predisposto dall´Istituto nazionale di statistica (Istat).


Fonte: AGRICOLTURA 24