TARES : una stangata tira l´altra

24-12-2012 16:39 -

La Tares è la nuova imposta sui rifiuti prevista dal decreto Salva Italia (D.L. 6/12/2011 n.201) in vigore dal 1 gennaio 2013.

Dopo la stangata dell´Imu anche la Tares si presenta come una tassa legata agli immobili e si pone nel filone di quelle norme che vanno a scardinare le certezze del piccolo risparmiatore onesto che ha investito in immobili e che ora è diventato bersaglio prediletto del nostro legislatore; tassare gli immobili è un gioco da ragazzi, sono ben piantati per terra e non si possono nascondere né portare all´estero...

Ma vediamo di che si tratta e cosa ci aspetta, anche se per i dettagli bisognerà attendere l´approvazione delle tariffe da parte dei comuni, che provvisoriamente sono autorizzati a chiedere l´importo in acconto secondo quanto pagato per i precedenti tributi.

La TARES è il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi destinato a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, come la pulizia delle strade.

Il tributo sarà commisurato alla superficie degli immobili di qualsiasi tipo suscettibili di produrre rifiuti domestici, o rifiuti derivanti da attività economiche, artigianali, industriali.

Soggetti passivi

Soggetti passivi Tares saranno chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e´ dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta´, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprieta´ e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e´ responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Il tributo e´ corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un´autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa e´ commisurata alle:

- quantita´ e qualita´ medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita´ di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita´ svolte - Per le unita´immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e´ pari all´80 per cento della superficie catastale.

Tuttavia la legge di stabilità ha rinviato l´applicazione del criterio della superficie catastale previsto per le unità immobiliari a destinazione ordinaria al momento in cui sarà effettuato l´allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica di ciascun comune. In attesa sarà considerata la superfice calpestabile già dichiarata o accertate dai comuni per la Tarsu, TIA e Tia2.

Non vengono considerate le superfici dove si formano rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l´avvenuto trattamento in conformita´ alla normativa vigente.

La tariffa terrà conto sia la quantità che il costo di gestione dei rifiuti in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

I Comuni possono prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu´ di sei mesi all´anno, all´estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Sempre i Comuni attraverso propri regolamenti provvederanno a:

a) classificare le attività produttive secondo categorie omogenee di produzione di rifiuti;

b) disciplinare riduzioni tariffarie;

c) disciplinare eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) individuare categorie di attivita´ produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione rispetto all´intera superficie su cui l´attivita´ viene svolta;

e) stabilire i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

La dichiarazione potrà essere presentata anche da uno solo degli occupanti, redatta sul modello messo a disposizione dal comune ed ha effetto anche per gli anni successivi sempreche´ non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati.

Versamento

Il tributo e´ versato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Per l´anno 2013, il termine di versamento della prima rata è posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. E´ inoltre consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Inoltre per il 2013 le somme da versare saranno determinate in acconto, commisurandolo all´importo versato nell´anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2 salvo conguaglio dopo la determinazione delle tariffe.

Sanzioni

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% con possibilità di ravvedimento.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.


Fonte: FISCO E TASSE