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Gli incentivi all´occupazione nel settore agricolo

04-09-2014 15:28 - AGRICOLTURA
Con la conversione in legge del cosiddetto Decreto Crescita (DL n. 91/2014), avvenuta a mezzo della L. n. 116, pubblicata sul S.O. n. 72/L della Gazzetta Ufficiale n.192 del 20 agosto 2014, il Legislatore è intervenuto sul comparto agricolo con il preciso scopo da un lato di incentivare l´imprenditoria giovanile e, di conseguenza, il ricambio generazionale, e dall´altro l´assunzione di giovani.

Ecco l´analisi dagli strumenti introdotti per agevolare e incentivare le assunzioni.

Con l´articolo 5 è stato previsto un incentivo a favore dei datori di lavoro imprenditori agricoli ex articolo 2135 codice civile che procedono all´assunzione di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Le assunzioni devono avvenire a mezzo di contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato avente i seguenti requisiti:

- durata almeno triennale;
- deve garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all´anno e essere redatto in forma scritta.

I lavoratori, oltre a rispettare il parametro dell´età, che ricordiamo deve essere compresa tra i 18 e i 35 anni, debbono, inoltre, rispettare almeno uno dei seguenti parametri:

- essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Le assunzioni devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all´assunzione e il numero di giornate lavorate nell´anno precedente l´assunzione.

Ai fini del calcolo, i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l´orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

La verifica dell´incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell´articolo 2359 codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L´importo dell´incentivo è individuato in 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi.

L´incentivo può utilizzarsi esclusivamente a mezzo compensazione dei contributi dovuti e con le seguenti modalità:

1. per le assunzioni a tempo determinato:
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;

2. per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilità a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento dell´assunzione.

In sede di conversione è stato introdotto il comma 6-bis, ai sensi del quale il valore annuale dell´incentivo non può comunque superare, per ciascun lavoratore assunto l´importo di:

€ 3.000 in caso di assunzione a tempo determinato
€ 5.000 in caso di assunzione a tempo indeterminato.

Ai fini del riconoscimento dell´incentivo, l´Inps procederà in ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

Sempre l´articolo 5, al comma 13, introduce uno sgravio ai fini Irap, modificando l´articolo 11 del D.Lgs. n.446/97.

Nello specifico, è introdotta la previsione per cui le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all´articolo 3, comma 1, lettera d) e per le società agricole di cui alla L. n. 99/04, si applicano, nella misura del 50% degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta a condizione che:

1. abbia lavorato almeno 150 giornate e
2. il contratto abbia almeno una durata triennale.

L´agevolazione, pervia autorizzazione da parte della Commissione europea, decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, ma ai fini del calcolo dell´acconto relativo a tale periodo non se ne tiene conto.



Fonte:
ecnews.it
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