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Nuove norme e semplificazioni nel campo dell´agricoltura.

19-11-2013 09:34 - AGRICOLTURA
E´ questa una delle azioni intraprese dal governo italiano per il rilancio dell´economia nazionale.

La fonte normativa da cui partire per approfondire il tema è l´articolo 30-bis del Decreto Legge n. 69 del 2013, convertito in legge n. 98 del 09/08/2013.

L´articolo 30-bis è rubricato "Semplificazioni in materia agricola" e contiene alcune norme il cui intento è quello di favorire la ripresa dei consumi nel settore agricolo.

Vediamo di cosa si tratta.

Il primo intervento normativo riguarda la vendita diretta dei prodotti agricoli effettuata dallo stesso agricoltore.

articolo 4 del D.Lgs. 228/2001 - recante disposizioni in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo - disciplina la vendita dei prodotti agricoli.

Innanzi tutto è consentito agli imprenditori agricoli, regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese, di vendere direttamente al dettaglio i prodotti agricoli provenienti dalle rispettive aziende agricole, rispettando le disposizioni vigenti in tema di igiene e sanità.

Questo vuol dire che l´imprenditore agricolo può vendere al dettaglio direttamente, senza alcun intermediario, i prodotti agricoli provenienti dalla propria terra. Si faccia l´esempio di un imprenditore agricolo che coltiva ortaggi: questi può vendere direttamente ai propri clienti i frutti del proprio lavoro, ossia gli ortaggi coltivati nelle sue terre.

Gli imprenditori agricoli che, invece, vendono direttamente al dettaglio i frutti della propria terra ma in forma itinerante, i cd. "ambulanti", hanno l´obbligo di darne preventiva comunicazione al comune del luogo ove ha sede l´azienda agricola di produzione.

Gli imprenditori agricoli possono anche vendere direttamente al dettaglio i propri prodotti agricoli all´interno della propria azienda agricola, su superfici all´aperto appositamente disposte. In questo caso, fermo restando naturalmente l´osservanza delle norme igienico-sanitarie, non è più richiesta la comunicazione di inizio attività. Questa è la novità introdotta dal decreto legge 69/2013.

Stessa semplificazione è prevista per gli imprenditori agricoli che vendono i propri prodotti in occasione di fiere, sagre, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico o di promozione di prodotti tipici locali.

Gli imprenditori agricoli che intendono vendere direttamente i propri prodotti, non in forma itinerante, ma utilizzando aree pubbliche o spazi aperti al pubblico, devono trasmettere la domanda di inizio attività al sindaco del comune in cui si intende esercitare l´attività di vendita.

Il secondo intervento di semplificazione normativa riguarda la vendita diretta dei prodotti agricoli mediante internet.

In questo caso, l´attività di vendita può essere iniziata contestualmente all´invio della comunicazione di inizio attività al comune del luogo ove ha sede l´azienda agricola.

L´attività di vendita diretta dei prodotti agricoli può riguardare non solo il prodotto originario, ma anche i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.

Infine, altre due semplificazioni, entrambe aventi lo scopo di agevolare il consumo dei prodotti agricoli e quindi stimolare l´economia del settore agricolo.

La prima semplificazione riguarda il consumo immediato dei prodotti agricoli. Questo è consentito purché si svolga nei locali della stessa azienda agricola, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il consumo immediato si traduce, concretamente, nel fatto che il cliente si reca presso l´azienda agricola, ivi acquisti i prodotti agricoli e li consumi lì stesso ma in maniera autonoma. Infatti la norma prevede l´esclusione del servizio assistito di somministrazione.

La seconda semplificazione riguarda i locali destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli. La norma, infatti, prevede che la vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d´uso dei locali ove si svolge la vendita. Questo, naturalmente, consente all´imprenditore agricolo un notevole risparmio, lì dove il cambio di destinazione d´uso di un locale comporta, normalmente, il dover richiedere la consulenza di un geometra o ingegnere nonché il pagamento di diritti ed oneri.

Inoltre, la vendita diretta dei prodotti agricoli può esercitarsi su tutto il territorio comunale, a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali destinati all´attività di vendita.


Fonte: Fisco e Tasse
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