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Telefisco 2013: ecco la circolare delle Entrate

18-02-2013 17:27 - NEWS GENERICHE
L´Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 1/e del 15 febbraio 2013 avente ad oggetto i chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata.

Eccone alcuni dei più significativi rimandando al seguente link la lettura completa.

Contenzioso

Domanda

La nuova procedura introdotta dalla legge di stabilità che consente ad istanza del contribuente di richiedere la sospensione della cartella e degli altri atti dell´agente della riscossione si applica anche agli accertamenti esecutivi atteso che le norma fa riferimento anche alle "somme affidate" all´agente della riscossione e non solo alle iscrizioni a ruolo/cartelle?

Risposta

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), all´art. 1, comma 537, ha previsto che, a decorrere dall´entrata in vigore della stessa, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione dei tributi, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del successivo comma 538.

In base al tenore letterale della norma, l´Agente della riscossione è tenuto, quindi, a sospendere l´attività di riscossione anche con riguardo alle somme affidate in seguito alla notifica di un accertamento con valore di titolo esecutivo per il quale sia trascorso inutilmente il termine ultimo di pagamento.

Ovviamente, il contribuente che abbia ricevuto la notifica di un accertamento esecutivo potrà richiedere la sospensione di cui trattasi solo dopo l´affidamento del carico all´agente della riscossione.
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Autotutela

Domanda

Se l´ufficio riconosce alcuni errori nel proprio accertamento deve annullare l´atto ed emetterne uno nuovo o può limitarsi a comunicare al contribuente che tali rilievi, viziati da errori, si intendono annullati in via di autotutela? In questa seconda ipotesi i termini per impugnare da quando decorrono (dalla notifica dell´originario atto poi corretto o dalla comunicazione delle correzioni pro contribuente?)

Risposta

Il potere di annullare o revocare d´ufficio gli atti illegittimi di natura tributaria, deriva dal generale potere di autotutela richiamato dall´art. 2 quater del decreto legge n. 564 del 1994 e poi disciplinato nello specifico dal decreto ministeriale n. 37 del 1997.
Salvo che sia intervenuto giudicato favorevole all´Amministrazione finanziaria, la stessa, ai sensi dell´art. 2 di tale ultimo decreto può procedere all´annullamento totale o parziale dell´atto impositivo, senza necessità di istanza di parte, qualora l´atto o la pretesa impositiva risultino illegittimi o infondati per i motivi citati a titolo esemplificativo nell´ambito dell´articolo stesso.

Nell´ipotesi in cui i vizi siano tali da incidere sulla validità dell´atto impositivo, in quanto lo stesso sia carente di uno degli elementi essenziali indicati dall´art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, l´ufficio ha la facoltà di annullarlo totalmente ed emetterne uno nuovo, compatibilmente con gli ordinari termini di decadenza dell´attività accertativa, con tutti i requisiti previsti per la sua validità.

Se invece i vizi non incidono sulla validità dell´atto, ad esempio si risolvono in un errore di calcolo, l´ufficio può procedere a rettificare la pretesa impositiva attraverso un´autotutela parziale, da comunicare al contribuente secondo quanto previsto dall´art. 4 del decreto ministeriale n. 37 del 1997.

In quest´ultimo caso, l´atto di autotutela parziale non si configura come un nuovo atto, sostitutivo del precedente annullato, bensì come una rettifica dell´originaria pretesa impositiva; di conseguenza i termini per la presentazione del ricorso decorrono ai sensi dell´art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dalla data di notifica dell´atto originario.
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Avviso di accertamento per adesione - Termini per l´impugnativa

Domanda

Se a seguito di avviso di accertamento e di sottoscrizione dell´adesione, il contribuente non provvede al pagamento nei 20 giorni successivi della somma prevista (o della prima rata) l´adesione non si intende perfezionata. In tale ipotesi i termini per impugnare l´avviso di accertamento si calcolano comunque in 150 giorni dalla data di notifica dell´accertamento?

Risposta

La presentazione dell´istanza ai sensi dell´art. 6 del decreto legislativo n. 218 del 1997 produce, in via preliminare, la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni.
Il mancato perfezionamento della definizione ai sensi dell´art. 9 del medesimo decreto, non incide sul decorso del termine di sospensione, in quanto, non essendo previste cause di decadenza, non è correlato all´esito negativo.

Quindi, qualora il contribuente nei 20 giorni dalla sottoscrizione dell´atto di adesione non esegua il versamento delle somme dovute o della prima rata, rimane comunque in facoltà dello stesso di presentare ricorso, purché entro il termine di 150 giorni calcolati dalla data di notifica dell´avviso di accertamento.

Pertanto, in linea con quanto precisato al paragrafo 4.2 della Circolare n. 65 del 28 giugno 2001, il mancato perfezionamento dell´adesione non preclude la ripresa del procedimento, nell´ambito dei residui termini di impugnazione ancora pendenti.
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Iva per cassa e cessione del credito

Domanda

In relazione ai casi in cui l´esigibilità dell´Iva si ricollega al pagamento del corrispettivo (regime di cassa art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012, esigibilità differita art. 6, quinto comma, del d.P.R 633/72), si chiede di sapere se, ad avviso dell´Agenzia, la cessione del credito realizzi oppure no il presupposto dell´esigibilità e se, in caso affermativo, occorra distinguere a seconda che si tratti di cessione pro soluto oppure pro solvendo.

Risposta

L´articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nel nostro ordinamento il regime IVA di cassa, in vigore dal 1° dicembre 2012, ora pienamente operativo anche per effetto della presa d´atto formale da parte del Comitato IVA (in esito alla procedura di consultazione avviata ai sensi dell´articolo 167-bis della Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006), le cui modalità di applicazione sono contenute nel decreto ministeriale 11 ottobre 2012 e nel provvedimento del Direttore dell´Agenzia 21 novembre 2012. In particolare, il citato articolo 32-bis prevede che "... per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi (...) nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell´esercizio di impresa, arte o professione, l´imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi".

Analogamente, l´articolo 6, comma 5, del DPR n. 633 del 1972 dispone che "...per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (...) fatte allo Stato, agli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali (...) l´imposta diviene esigibile all´atto del pagamento dei relativi corrispettivi...". Dato il tenore letterale delle predette disposizioni si ritiene che la cessione del credito, pro solvendo o pro soluto, non realizzi il presupposto dell´esigibilità dell´imposta.
Conseguentemente l´incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie e il cedente dovrà corrispondere la relativa imposta solamente nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito. Il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà, pertanto, l´onere di informarsi circa l´avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che l´Iva relativa all´operazione originaria diventa esigibile e, quindi, deve essere inclusa nella relativa liquidazione di periodo. In alternativa, il soggetto passivo qualora non voglia farsi carico del predetto onere, al fine di non incorrere in sanzioni, può includere, anticipatamente, l´IVA relativa all´operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito.
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Iva per cassa e pagamento non in contanti

Domanda

Con riferimento al regime per cassa di cui all´art. 32-bis, del decreto legge n. 83/2012, nella circolare n. 44/E del 26/11/2012 è stato precisato che, in caso di pagamento non effettuato per contanti, il cedente/prestatore farà riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l´accreditamento del corrispettivo (es. RI.BA., bonifico bancario). Si chiede di chiarire se sia rilevante il momento in cui il creditore ha notizia dell´avvenuto accreditamento, oppure il momento dell´accreditamento, del quale il creditore potrebbe avere notizia ad esempio verificando tramite home banking i movimenti sul conto, indipendentemente dall´effettiva, formale conoscenza.

Risposta

Nel caso di pagamento del corrispettivo con mezzi diversi dal denaro contante - ad esempio, mediante bonifico bancario - lo stesso si considera incassato nel momento in cui si consegue l´effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l´accredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza, che avviene attraverso l´invio del documento contabile da parte della banca. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta "data disponibile", che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.
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Scheda carburante

Domanda

Il comma 3-bis dell´art. 1 del D.P.R. n. 444/1997, come introdotto dall´art. 7, comma 2, lett. P) del decreto legge n. 70/2011, stabilisce una deroga dall´obbligo di istituzione della scheda carburante per i soggetti "che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o prepagate" emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione alla c.d. anagrafe tributaria. Nella Circolare 9 novembre 2012, n. 42 è stato affermato che l´utilizzo dell´avverbio "esclusivamente" determina una sostanziale alternatività fra le due modalità di certificazione - scheda
carburante vs. strumenti di pagamento elettronico - che deve ritenersi vincolante per il contribuente per l´intero periodo d´imposta.

Tale rigorosa affermazione non trova immediato riscontro nella formulazione letterale della norma ed inoltre vanificherebbe parzialmente la ratio semplificatrice ad essa sottesa, posto che il contribuente che decidesse di passare in corso d´anno alla modalità di certificazione degli acquisti mediante strumenti di pagamento elettronico dovrebbe comunque attendere l´inizio del successivo periodo d´imposta per usufruire dell´esonero dall´obbligo di istituzione della scheda carburante. Ciò posto, si chiede di conoscere se, meglio apprezzata la materia, al contribuente che intenda passare in corso d´anno alla modalità di certificazione mediante utilizzo di strumenti di pagamento elettronico sia consentito l´accesso al regime di esenzione dalla scheda carburante anche nel corso del periodo d´imposta pur in presenza di taluni presidi come il fatto che (i) detto passaggio avvenga in concomitanza con la chiusura di uno dei periodi infra-annuali di liquidazione IVA e (ii) la nuova modalità di certificazione sia mantenuta dal contribuente sino al termine del periodo d´imposta.

Risposta

Come già chiarito con la circolare n. 42/E del 2012, le modifiche normative introdotte dal decreto sviluppo in materia di scheda carburante sono finalizzate ad introdurre, in un´ottica di semplificazione, un sistema documentale alternativo rispetto alla disciplina prevista dal d.P.R. n. 444 del 1997.

In base al tenore letterale della disposizione - che consente la certificazione dell´acquisto di carburante con modalità semplificate rispetto alla scheda carburante solamente per quanti effettuano i predetti acquisti "esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate" - è stato chiarito che i due sistemi di certificazione risultano tra loro alternativi.

L´utilizzo dell´avverbio esclusivamente deve, infatti, ritenersi riferito alla modalità di certificazione scelta dal contribuente per documentare tali spese/costi. La possibilità riconosciuta dal legislatore di avvalersi di un sistema di documentazione semplificato rispetto a quello della scheda carburante per la documentazione delle operazioni di acquisto del carburante deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui la scelta di tale sistema documentale sia integrale.

Ciò nondimeno, l´esclusività nelle modalità di certificazione di tali operazioni - che deve ritenersi comunque necessaria - non pregiudica la possibilità, per il contribuente, di passare in corso d´anno dal vecchio al nuovo sistema di certificazione. Ciò, purché, a partire da tale momento - verosimilmente coincidente con la conclusione delle operazioni per la liquidazione dell´Iva -, le operazioni di acquisto di carburante vengano documentate "esclusivamente" mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

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