28 Marzo 2024
visibility
News
percorso: Home > News > NEWS GENERICHE

Il ravvedimento per mancata presentazione dell´F24 a zero

01-09-2016 17:54 - NEWS GENERICHE
I crediti che risultano dalle dichiarazioni fiscali possono essere utilizzati per compensare debiti fiscali e contributivi dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti.

In linea generale, i contribuenti con periodo d´imposta coincidente con l´anno solare possono utilizzare i crediti a partire dal 1° gennaio successivo all´anno di riferimento degli stessi, eccetto per il credito annuale Iva superiore a euro 5.000 che può essere compensato solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Il termine ultimo entro il quale il credito può essere utilizzato coincide invece con il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

L´istituto della compensazione è comunque soggetto a delle limitazioni in termini di ammontare: i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi all´Iva, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all´imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l´obbligo di richiedere l´apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dagli intermediari telematici, dai soggetti di cui all´articolo 1, comma 5, del DPR 322/1998, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all´articolo 2409-bis del codice civile, attestante l´esecuzione dei controlli di cui all´articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al D.M. 164/1999.

Inoltre, il limite massimo dei crediti di imposta utilizzabili in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 è di 700.000,00 euro per ciascun anno solare; l´eventuale eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell´anno solare successivo.

Si ricorda che l´importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta non rileva ai fini del limite massimo di 700.000,00 euro, anche se la compensazione è effettuata mediante il modello F24.

L´utilizzo in compensazione di un credito viene formalizzato attraverso la compilazione del modello F24 e l´esposizione nella colonna "Importi a credito compensati" dell´importo da utilizzare.

Il modello F24 a zero per effetto di compensazione deve essere sempre presentato e va
trasmesso telematicamente da tutti i contribuenti, titolari o meno di partita Iva.
Ai sensi dell´articolo 15, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997, per l´omessa presentazione del modello F24 con saldo zero, è prevista l´applicazione di una sanzione: pari a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi; pari a 100 euro se il ritardo è superiore a cinque giorni lavorativi.

Il contribuente può, tuttavia, regolarizzare questa violazione ricorrendo all´istituto del ravvedimento operoso.

In tal caso è necessario: presentare spontaneamente il modello F24 omesso in precedenza; versare una sanzione ridotta, pari a:

5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 viene presentato entro cinque giorni dall´omissione;

11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro novanta giorni dall´omissione;

12,50 euro (1/8 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dall´omissione.

Il codice tributo da utilizzare per la sanzione è il codice 8911 - Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all´Irap e all´Iva ed è necessario indicare quale anno di riferimento quello nel quale è stata commessa la violazione.

Nel caso in cui il contribuente si accorga che la compensazione effettuata con un modello F24 presentato a saldo zero risulti errata, lo stesso può effettuarla correttamente presentando un nuovo modello F24 e chiedendo all´ufficio dell´Agenzia delle Entrate l´annullamento del primo modello F24 errato.



Fonte: www.ecnews.it
Ufficio autorizzato Caf CGN
News
AGRITURISMO
15-11-2018 17:48 Fonte: www.ecnews.it - AGRICOLTURA
Responsabilità e dichiarazione precompilata
29-08-2018 16:54 Fonte: www.ecnews.it - IRPEF
LE DETRAZIONI PER LE SPESE SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE
11-04-2018 17:19 Fonte: www.ecnews.it - IRPEF
L´applicazione della ritenuta nelle locazioni brevi
12-03-2018 16:34 Fonte: www.ecnews.it - NEWS GENERICHE
NUOVO CALENDARIO FISCALE 2018
06-02-2018 16:34 Fonte: www.ecnews.it - NEWS GENERICHE
ALIQUOTE IVA 2018
16-01-2018 16:13 Fonte: www.ecnews.it - IVA
IVA COMMERCIO ELETTRONICO
[]
VADEMECUM DEL MEDICO PROFESSIONISTA
[]
TheSpider.it - web directory italiana
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
[]

La cartella esattoriale
[]
SPESE MANUTENZIONE ART. 102 TUIR
[]
Regime supersemplificato
[]
Segnalato sulla Directory Yoweb.it
Iva per cassa
[]
Scheda carburante
[]
SUPERBOLLO
[]
Modulistica
[]
L´esperto risponde
[]
Scadenziario
keyboard_arrow_left
Marzo 2024
keyboard_arrow_right
calendar_view_month calendar_view_week calendar_view_day
Marzo 2024
L M M G V S D
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

Realizzazione siti web www.sitoper.it
invia a un amico
icona per chiudere
Attenzione!
Non puoi effettuare più di 10 invii al giorno.
Informativa privacy
torna indietro leggi Informativa privacy
 obbligatorio
generic image refresh

cookie