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IMU: ancora incerte le regole per il calcolo dell´acconto

24-05-2013 10:15 - IMU
Secondo il nuovo criterio di determinazione dell´acconto IMU introdotto in sede di conversione del D.L. n. 35/2013 (ora all´esame del Senato), per calcolare la prima rata dell´imposta il contribuente non deve preoccuparsi di verificare quali siano le aliquote applicabili per l´anno in corso. In tal caso è necessario distinguere le ipotesi in cui la situazione immobiliare relativa al 2013 non ha subito alcuna variazione rispetto al 2012, rispetto alla diversa fattispecie in cui si siano verificate variazioni.

Dopo la "sospensione" dell´IMU sulla prima casa, sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali, prevista dal decreto legge approvato dal Governo, sussistono ancora diverse incertezze sul metodo da utilizzare per il versamento del tributo relativo agli altri immobili.

Il testo della legge di conversione del D.L. n. 35/2013, approvato dalla Camera, modica le regole di determinazione dell´acconto applicando i criteri già previsti, in passato, per il versamento dell´ICI. Il versamento deve essere eseguito sulla base dell´aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell´anno precedente. Il saldo dell´imposta dovuta per l´intero anno, con eventuale conguaglio della prima rata versata, sarà invece effettuato sulla base delle delibere pubblicate sul sito del Ministero dell´Economia alla data del 16 ottobre di ciascun anno e, in assenza di pubblicazione, sulla base delle delibere dell´anno precedente.

La novità è stata introdotta nel corso dell´iter di conversione dalla Commissione Bilancio della Camera, ma è necessario attendere l´approvazione definitiva del disegno di legge di conversione del decreto.

Nell´ipotesi in cui la situazione del contribuente relativa al 2013 non ha subito alcuna variazione rispetto al precedente anno, devono essere sommate le due rate (o le tre rate) dell´IMU relativa al 2012; deve essere considerata in diminuzione l´IMU relativa all´abitazione principale e alle relative pertinenze; all´importo netto così determinato deve essere applicata la percentuale del 50%. Invece, in presenza di modifiche della situazione immobiliare del 2013 rispetto al 2012, si devono applicare le aliquote deliberate (o applicabili) nel 2012; devono essere applicate le detrazioni dei dodici mesi dell´anno precedente escludendo dal calcolo l´abitazione principale e le pertinenze. All´importo così determinato deve essere applicata la percentuale del 50%.

Esempio pratico. Un contribuente ha acquistato un immobile nel corso dell´anno precedente (2012), per cui il possesso non si è protratto per 12 mesi. Si supponga che il contribuente abbia acquistato un immobile il 10 ottobre 2012. In tale caso detto soggetto, entro il mese di giugno, dovrà calcolare l´IMU dovuta per l´anno 2013, sulla base dell´aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell´anno precedente, indipendentemente dalla circostanza che nell´anno 2012 abbia avuto il possesso dell´immobile per soli tre mesi. Non essendoci identità di situazioni rispetto allo scorso anno, si dovrà procedere ad un calcolo che ha come risultato un importo che non è ovviamente pari alla metà della somma che è stata effettivamente corrisposta l´anno precedente, ma un importo pari al 50% della somma che si sarebbe dovuta versare se si fosse posseduto l´immobile per i 12 mesi dell´anno precedente.

Alcuni chiarimenti in tal senso sono stati forniti dalla circolare del Ministero delle Finanze del 7 marzo 2001, n. 3/FL. Il documento di prassi ha illustrato l´applicazione dei nuovi criteri di calcolo allora previsti per l´ICI. I chiarimenti forniti a suo tempo, sia pure con i necessari adattamenti, dovrebbero rimanere validi. È necessario però attendere la definitiva conversione in legge del D.L. n. 35/2013 che dovrebbe modificare ancora una volta i criteri di determinazione della prima rata dell´IMU 2013.

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Fonte: Ipsoa
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