Dichiarazione IVA autonoma entro febbraio con doppio vantaggio
28-01-2013 13:45 - IVA
I contribuenti che presenteranno la dichiarazione IVA 2013 entro il mese di febbraio potranno utilizzare in compensazione il credito IVA 2012, se superiore a 5.000 euro, già dal 16 marzo 2013 e saranno altresì esonerati dall´obbligo della comunicazione annuale dati IVA
Per effetto delle nuove restrizioni sulla compensazione dei crediti IVA previste dal D.L. n. 16/2012 (Decreto semplificazioni fiscali), dal 1° aprile 2012 non è più possibile utilizzare in compensazione un credito IVA (annuale o infrannuale) superiore a 5.000 euro "liberamente", ma occorre attendere il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione annuale IVA (in precedenza, il tetto di credito IVA oltre il quale scattavano queste regole era fissato a 10.000 euro - art. 10, D.L. n. 78/2009).
Considerando che alla data del 1° aprile 2012 molte dichiarazioni IVA (relative al 2011) erano già state presentate, il primo vero "test" della riduzione del limite a 5.000 euro si avrà relativamente all´utilizzo in compensazione del credito IVA 2012 e al modello IVA 2013 (periodo d´imposta 2012), da poco disponibile nella sua versione definitiva approvata dal provvedimento dell´Agenzia delle Entrate del 15 gennaio scorso.
Le nuove regole sulla compensazione del credito IVA
Il Decreto semplificazioni fiscali (D.L. n. 16/2012, art. 8) ha previsto un´ulteriore restrizione delle regole di compensazione dei crediti IVA, abbassando da € 10.000 a € 5.000 la soglia oltre la quale è possibile utilizzare in compensazione il credito IVA solo dopo aver presentato la dichiarazione IVA relativa a quell´anno. Di conseguenza, a seguito delle modifiche apportate:
- i crediti IVA fino a € 5.000, possono essere compensati liberamente anche dal 1° gennaio;
- i crediti IVA superiori a € 5.000, possono essere compensati solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale ovvero dell´istanza di rimborso trimestrale infrannuale;
- i crediti IVA superiori a € 15.000 (e fino, naturalmente, al limite massimo compensabile di € 516.456,90), per poter essere compensati, devono anche essere accompagnati da: visto di conformità rilasciato da soggetti abilitati (responsabili dell´assistenza fiscale dei Caf-Imprese, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, periti ed esperti tributari);
in alternativa, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile, sottoscrizione da parte dei revisori contabili.
La compensazione di un credito IVA superiore a € 5.000, inoltre, non può avvenire tramite home banking o remote banking, ma solo con Entratel o Fisconline, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
Le regole riguardano solo la compensazione c.d. "orizzontale", ovvero l´utilizzo del credito IVA per compensare altre imposte, contributi e premi dovuti. Non riguarda, invece, la compensazione "interna" o "verticale", cioè la compensazione "IVA da IVA".
Da quanto sopra, si evince che il contribuente che intenda utilizzare in compensazione un credito IVA superiore a 5.000 euro, se presenta la dichiarazione IVA 2013 entro il mese di febbraio, potrà effettuare la compensazione già dal 16 marzo 2013.
A tal fine, il legislatore ha previsto che i contribuenti che abbiano interesse ad "anticipare" il momento della compensazione potranno sempre e comunque (anche chi presenta normalmente la dichiarazione IVA in forma unificata) presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma dal 1° febbraio.
L´esonero dalla comunicazione annuale dati IVA
L´art. 8-bis, comma 2, D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal D.L. n. 78/2009, prevede che i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio sono esonerati dall´obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA.
Di conseguenza, il contribuente che presenta la dichiarazione IVA 2013 dal 1° al 28 febbraio 2013, oltre ad avere il vantaggio di poter eventualmente utilizzare in compensazione un credito IVA superiore a 5.000 euro già dal 16 marzo 2013, otterrà anche l´ulteriore vantaggio dell´esonero dall´obbligo di comunicazione annuale dati IVA.
Fonte: Erario Anna Eleonora da FISCO e TASSE
Per effetto delle nuove restrizioni sulla compensazione dei crediti IVA previste dal D.L. n. 16/2012 (Decreto semplificazioni fiscali), dal 1° aprile 2012 non è più possibile utilizzare in compensazione un credito IVA (annuale o infrannuale) superiore a 5.000 euro "liberamente", ma occorre attendere il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione annuale IVA (in precedenza, il tetto di credito IVA oltre il quale scattavano queste regole era fissato a 10.000 euro - art. 10, D.L. n. 78/2009).
Considerando che alla data del 1° aprile 2012 molte dichiarazioni IVA (relative al 2011) erano già state presentate, il primo vero "test" della riduzione del limite a 5.000 euro si avrà relativamente all´utilizzo in compensazione del credito IVA 2012 e al modello IVA 2013 (periodo d´imposta 2012), da poco disponibile nella sua versione definitiva approvata dal provvedimento dell´Agenzia delle Entrate del 15 gennaio scorso.
Le nuove regole sulla compensazione del credito IVA
Il Decreto semplificazioni fiscali (D.L. n. 16/2012, art. 8) ha previsto un´ulteriore restrizione delle regole di compensazione dei crediti IVA, abbassando da € 10.000 a € 5.000 la soglia oltre la quale è possibile utilizzare in compensazione il credito IVA solo dopo aver presentato la dichiarazione IVA relativa a quell´anno. Di conseguenza, a seguito delle modifiche apportate:
- i crediti IVA fino a € 5.000, possono essere compensati liberamente anche dal 1° gennaio;
- i crediti IVA superiori a € 5.000, possono essere compensati solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale ovvero dell´istanza di rimborso trimestrale infrannuale;
- i crediti IVA superiori a € 15.000 (e fino, naturalmente, al limite massimo compensabile di € 516.456,90), per poter essere compensati, devono anche essere accompagnati da: visto di conformità rilasciato da soggetti abilitati (responsabili dell´assistenza fiscale dei Caf-Imprese, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, periti ed esperti tributari);
in alternativa, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile, sottoscrizione da parte dei revisori contabili.
La compensazione di un credito IVA superiore a € 5.000, inoltre, non può avvenire tramite home banking o remote banking, ma solo con Entratel o Fisconline, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
Le regole riguardano solo la compensazione c.d. "orizzontale", ovvero l´utilizzo del credito IVA per compensare altre imposte, contributi e premi dovuti. Non riguarda, invece, la compensazione "interna" o "verticale", cioè la compensazione "IVA da IVA".
Da quanto sopra, si evince che il contribuente che intenda utilizzare in compensazione un credito IVA superiore a 5.000 euro, se presenta la dichiarazione IVA 2013 entro il mese di febbraio, potrà effettuare la compensazione già dal 16 marzo 2013.
A tal fine, il legislatore ha previsto che i contribuenti che abbiano interesse ad "anticipare" il momento della compensazione potranno sempre e comunque (anche chi presenta normalmente la dichiarazione IVA in forma unificata) presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma dal 1° febbraio.
L´esonero dalla comunicazione annuale dati IVA
L´art. 8-bis, comma 2, D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal D.L. n. 78/2009, prevede che i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio sono esonerati dall´obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA.
Di conseguenza, il contribuente che presenta la dichiarazione IVA 2013 dal 1° al 28 febbraio 2013, oltre ad avere il vantaggio di poter eventualmente utilizzare in compensazione un credito IVA superiore a 5.000 euro già dal 16 marzo 2013, otterrà anche l´ulteriore vantaggio dell´esonero dall´obbligo di comunicazione annuale dati IVA.
Fonte: Erario Anna Eleonora da FISCO e TASSE