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Ammortamento dei beni strumentali per il professionista nel 2016

21-03-2016 16:38 - NEWS GENERICHE
I beni strumentali sono i beni destinati ad essere impiegati nell’attività lavorativa e che non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio. Nel trattamento contabile e fiscale di questi beni occorre tenere presente:

•il costo sostenuto per l’acquisto (se l’importo è stato maggiore o inferiore di 516.46 euro)

•la deducibilità fiscale consentita (se il bene cioè è totalmente deducibile o meno)

•il regime del professionista (regime ordinario, di vantaggio, minimo, forfetario).

Di seguito un riepilogo delle varie casistiche, tenendo presente il super ammortamento, cioè la maggiorazione al 140% del costo d’acquisto per i beni strumentali nuovi acquistati tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016, come introdotto dalla Legge di stabilità 2016.

Ammortamento beni strumentali: le novità 2016

Gli acquisti di beni strumentali, ovvero di beni che sono funzionali all’attività professionale e che non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio, sono costi che il professionista sostiene e che, poiché inerenti alla sua attività, possono essere dedotti dal reddito professionale.

Prima di analizzare le diverse categorie di beni strumentali è necessario fare una premessa sul costo d’acquisto del bene e suddividere i beni in due categorie:

•Beni di costo unitario > 516,46 €: I beni con un valore unitario maggiore di 516, 46 euro vanno ammortizzati in quote annuali secondo i coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1988 così che il professionista potrà dedurre ogni anno una quota del costo complessivo sostenuto.

•Beni di costo unitario ≤ 516,46 €: I beni di importo unitario inferiore a 516,46 euro possono essere registrati come costi di esercizio e dedotti integralmente dal reddito nell’esercizio in cui sono stati acquistati, oppure è possibile ammortizzare il costo in quote costanti nell’esercizio in corso e in quelli successivi.

La legge di stabilità 2016 ha introdotto un’importante novità (L.208/2015 art. 1 commi 91 e 92). Per gli acquisti di beni strumentali nuovi acquistati dal 15/10/2015 al 31/12/2016 è possibile fare il c.d super ammortamento, cioè è prevista una maggiorazione al 140 % del valore fiscale del bene, rilevata in maniera extra contabile.

Fermo restando il requisito temporale (acquisto tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016) e quello della novità, il super ammortamento è previsto per i beni strumentali indipendentemente dall’importo (cioè il costo può essere sia maggiore o sia inferiore a 516.46 euro).

La deducibilità degli ammortamenti in UNICO 2016

Le quote di ammortamento dei beni strumentali vanno indicati nel rigo RE 7 del Modello Unico 2016 ma è necessario prestare attenzione alle diverse tipologie di beni:

•beni a uso esclusivo dell’attività → deducibili al 100%. Sono beni che vengono usati esclusivamente nell’esercizio di arti e professioni e sono deducibili al 100%, come nel caso di mobili e arredo d’ufficio, dei computers, dei macchinari per l’ufficio e così via.

•beni a uso promiscuo: → deducibili al 50%. Sono beni utilizzati sia nell’esercizio di arti e professioni sia per attività personali estranee all’attività.

•beni a deducibilità limitata: → deducibili in base alle % previste dal legislatore. Sono beni per cui il legislatore fiscale ha previsto una presunzione di utilizzo promiscuo predeterminata e pertanto hanno una percentuale di deducibilità inferiore rispetto all’intero costo (es. 80% per cellulari, smartphone,..20% per autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori; 70% per autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti).

Ammortamento cellulare: come si deduce il costo nel 2016

Vediamo un esempio su come dedurre il costo del telefono cellulare (lo stesso trattamento è previsto per gli smartphone) nell’ipotesi in cui il costo sia maggiore o minore di 516.46 euro e che abbia i requisiti per il super ammortamento.

Ipotesi in cui il costo del cellulare sia maggiore di 516.46 euro e sia acquistato il 01/12/2015

1.Costo di acquisto: 1000 + Iva 22%- 220= tot.1220. Per il principio di inerenza utilizzando il bene in modo promiscuo per semplicità detraggo il 50% dell’iva (110 euro) e il rimanente importo di iva indeducibile la capitalizzo.

2.Costo: 1110 (1000+110).

3.Con la maggiorazione del costo al 40% con il Super Ammortamento, l’importo rilevante ai fini fiscali è 1554 euro.

4.A questo punto calcolo la quota di ammortamento del 20% pari a euro 310,80 e detraggo l’importo consentito fiscalmente pari a euro 248,64 (80%).

Ipotesi in cui il costo del cellulare sia minore di 516.46 euro e sia acquistato il 01/12/2015

1.Costo di acquisto: 300 euro + 66 di Iva = 366. Per il principio di inerenza utilizzando il bene in modo promiscuo, detraggo per semplicità il 50% dell’iva (33 euro) e la restante parte la imputo a costo.

2.Costo: 333 euro (300+33).

3.Con la maggiorazione del costo al 140% grazie al super ammortamento, l’importo rilevante ai fini fiscali è 466 euro deducibile per l’importo di euro 373 (pari all’80%).
Se il bene di costo inferiore a 516,46 per effetto del super ammortamento supera il limite consentito, non si perde il diritto alla deducibilità immediata nell’esercizio.

La deducibilità dei beni strumentali per i contribuenti c.d minimi

Per i contribuenti aderenti al regime dei Minimi, così come disciplinati dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, bisogna distinguere tra:

•beni a uso promiscuo → deducibili al 50%, indipendentemente dalle specifiche limitazioni previste dalle norme del TUIR. In particolare c’è una presunzione di promiscuità per cui si deducono al 50% autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia così come tutte le spese ad essi inerenti (es. lubrificanti, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia).

•beni a uso esclusivo → deducibili al 100%

In entrambi i casi non si procede all’ammortamento ma il costo è deducibile nell’esercizio di sostenimento.

La deduzione dei beni strumentali per i forfetari

Per i contribuenti aderenti al regime forfetario così come disciplinato dall’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015), i redditi vanno indicati nel quadro LM-Sezione II dell’UNICO 2016. La deduzione dei costi sostenuti nel corso dell’esercizio non è analitica ma viene fatta in maniera forfetaria sulla base della tabella presente all’allegato 4 della Legge di stabilità 2015.










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